STATUTO
della
Associazione Italiana Organisti di Chiesa
Art.1. E' costituita una Associazione denominata Associazione Italiana Organisti
di Chiesa.
Art.2. L'Associazione ha sede in Cremona, nella via Milazzo n. 37.
Art.3. L'Associazione, che non ha scopo di lucro, si prefigge: di sensibilizzare
le comunità cristiane italiane nei riguardi del servizio dell'organista
di chiesa, quale ministero essenziale accanto agli altri ministeri, nella liturgia;
a. di far riconoscere ai fini economici, per tutelarne la professionalità,
il servizio dell'organista nella liturgia, analogamente a quanto avviene per
altre categorie, i servizi delle quali sono oggetto di contratti nazionali;
b. di curare la formazione sia liturgica che artistica dei soci mediante appositi
corsi, convegni, pubblicazioni ed altre iniziative di volta in volta ritenute
opportune (nell'organizzare queste attività l'Associazione privilegia
la collaborazione degli uffici liturgici diocesani e dell'Ufficio Liturgico
Nazionale della Conferenza Episcopale Italiana).
Art.4. Fanno parte dell'Associazione i soci promotori, con possibilità
di adesione da parte di quanti in futuro vorranno parteciparvi condividendone
le finalità. Possono aderire all'Associazione coloro che fanno parte
delle seguenti categorie: a. diplomati in organo e composizione organistica
in un conservatorio di stato italiano o istituto pareggiato (vale anche un titolo
equipollente conseguito all'estero); b. studenti di organo negli istituti summenzionati,
nelle civiche scuole di musica e negli istituti pontifici e diocesani di musica
sacra; c. compositori e direttori di coro diplomati e interessati alla musica
liturgica con particolare riferimento all'organo; d. chiunque svolga regolare
servizio liturgico in qualità di organista.
L'ammissione dei richiedenti è subordinata alla presentazione di un modulo
d'iscrizione appositamente predisposto e di un attestato di servizio liturgico.
Alla domanda di ammissione andrà altresì allegata copia dell'attestazione
del versamento della quota associativa per l'esercizio in corso.
Art.5. L'associato che intenda recedere deve darne comunicazione al Consiglio
direttivo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Se tale comunicazione
perviene tre mesi prima della chiusura dell'esercizio in corso, il recesso ha
effetto con la chiusura dell'esercizio successivo a quello in cui la comunicazione
é pervenuta. Per l'esclusione di un associato é necessaria una
delibera dell'Assemblea, in presenza di gravi motivi; tali si intendono un comportamento
che si ponga in contrasto con gli scopi dell'Associazione o che in qualunque
forma le rechi danno, nonché il mancato pagamento delle quote associative
per due annualità consecutive o nell'arco di un quadriennio. Ai soci
receduti o esclusi non vengono restituiti né quote di iscrizione, né
quelle annuali ed essi non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
Art.6 Il patrimonio dell'Associazione é formato da: a. quote di iscrizioni
e quote annuali degli associati; b. contributi straordinari determinati dall'assemblea;
c. qualsiasi bene acquistato a qualsiasi titolo, sovvenzioni pubbliche o private,
donazioni, lasciti; d. ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo
sociale. Il patrimonio non può essere ripartito tra gli associati né
durante l'esistenza dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.
In quest'ultimo caso l'eventuale residuo di liquidazione deve essere devoluto
ad enti che perseguono finalità analoghe, indicati dall'Assemblea che
deliberi lo scioglimento dell'Associazione.
Art.7. Sono organi dell'Associazione: a. il Presidente dell'Associazione; b.
l'Assemblea degli associati; c. il Consiglio direttivo; d. il Collegio sindacale,
se nominato.
Art.8. L'Assemblea é composta da tutti gli associati in regola con i
pagamenti dovuti all'Associazione. Ogni associato ha diritto ad un voto, delebile
o esprimibile anche via posta elettronica o via fax. Ogni associato può
portare al massimo cinque deleghe. L'Assemblea é convocata dal Presidente
dell'Associazione almeno una volta l'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio
ed ogni volta che il Consiglio direttivo deliberi in tal senso, nonché
quando ne facciano richiesta almeno un terzo degli associati che abbiano titolo
per parteciparvi. La convocazione é fatta per lettera, per posta elettronica
o per fax almeno quindici giorni prima, all'ultimo indirizzo che ciascun associato
abbia comunicato. L'Assemblea é validamente costituita con la presenza
di almeno tre quarti degli associati in prima convocazione e in seconda convocazione
di qualsiasi numero degli aventi diritto di voto, quali risultano dall'elenco
degli associati e dalla contabilità, documentazione da tenere a disposizione
degli intervenuti nella sede in cui l'Assemblea é stata convocata. L'assemblea
é presieduta dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa legalmente
le veci. Le deliberazioni sono assunte con il voto della metà più
uno degli aventi diritto, tranne per quelle concernenti modifiche statutarie,
per le quali occorre il voto di almeno tre quarti di questi.
Art.9. L'Assemblea annuale delibera su: a. la relazione del Presidente sull'attività
dell'Associazione svolta nell'esercizio precedente e sul programma per quello
in corso; b. il rendiconto dell'esercizio; c. l'importo della quota annuale
di associazione; eventuali contributi straordinari e relativo importo; eventuali
esclusioni di associati su proposta motivata dal Presidente. Alla scadenza del
mandato del Consiglio direttivo, spetta all'Assemblea determinare il numero
dei componenti per il periodo successivo, eleggerli tra gli associati e nominare
fra loro il Presidente.
Art.10. Il Consiglio direttivo delibera su qualunque materia non riservata alla
competenza dell'Assemblea. Esso è investito dei più ampi poteri
per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione: fissa e svolge
il programma secondo i criteri di massima fissati dall'Assemblea.
Art.11. Il numero dei componenti il Consiglio direttivo è compreso fra
nove e tredici membri e viene determinato dall'Assemblea che, contestualmente,
provvede alle nomine per un triennio, con facoltà di rieleggere i consiglieri
uscenti. Nella prima seduta successiva alla loro nomina, i consiglieri scelgono
fra loro il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario. Un consigliere decade
automaticamente dopo tre assenze ingiustificate alle sedute legittimamente convocate.
Nell'eventualità che uno dei consiglieri decada per il suddetto motivo
o che si renda indisponibile per dimissioni o per qualunque altra causa, gli
altri consiglieri provvedono a sostituirlo per cooptazione, da sottoporre a
ratifica dall'Assemblea nella convocazione immediatamente successiva. Se in
seguito a cooptazione venga meno la maggioranza dei componenti di nomina assembleare
e, comunque, qualora si renda indisponibile il Presidente, l'Assemblea deve
essere subito convocata dal consigliere più anziano di età.
Art.12. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno
ed ogni volta che questi lo ritenga necessario, con qualunque mezzo e con preavviso
di almeno dieci giorni, salvo i casi di particolare necessità ed urgenza.
La seduta del consiglio può aver luogo anche in mancanza di convocazione,
purché la decisione di tenere la seduta sia assunta unanimemente da tutti
i consiglieri in carica. A seguito di regolare convocazione, il Consiglio è
validamente costituito con la presenza di un numero di consiglieri pari ad almeno
la metà (arrotondato per eccesso) dei componenti in carica, con la presidenza
del Presidente dell'Associazione o di chi ne fa le veci. Le deliberazioni sono
assunte con un numero di voti pari almeno alla metà (arrotondato per
eccesso) di quello dei consiglieri in carica.
Art.13. Spetta al Presidente la legale rappresentanza dell'Associazione nei
confronti di terzi. In caso di impedimento del Presidente, la relativa funzione
è esercitata dal Vicepresidente, la cui sottoscrizione fa fede della
sussistenza dell'impedimento.
Art.14. Nelle sedute dell'Assemblea e del Consiglio direttivo viene redatto
il verbale, a cura del Segretario o, in sua assenza, di uno dei consiglieri
su designazione del Presidente o di chi ne fa le veci. I verbali vengono raccolti
e conservati nella sede dell'Associazione a cura del Presidente o di chi eventualmente
da questi designato.
Art.15. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra l'Associazione ed i singoli
associati ovvero tra gli associati o medesimi circa l'interpretazione o l'esecuzione
del presente statuto o più in generale l'esercizio dell'attività
dell'Associazione, sarà deferita alla decisione di tre arbitri di cui
due nominati dalle parti (uno per ciascuna) e il terzo nominato dal Presidente
del tribunale di Cremona. Gli arbitri decideranno secondo equità in via
rituale, osservando nel procedimento le norme del codice di procedura civile
relative all'arbitrato rituale.
Art.16. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle
norme di legge.
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