Art.1.
E' costituita una Associazione denominata "Associazione Italiana Organisti di
Chiesa" Art.2.
L'Associazione ha sede in Cremona - via Milazzo, 37.
Art.3.
L'Associazione, che non ha scopo di lucro, si prefigge:
di sensibilizzare le comunità cristiane italiane nei riguardi del servizio dell'organista
di chiesa, quale ministero essenziale accanto agli altri ministeri, nella liturgia;
a. di far riconoscere ai fini economici, per tutelarne la professionalità, il servizio
dell'organista nella liturgia, analogamente a quanto avviene per altre categorie, i
servizi delle quali sono oggetto di contratti nazionali;
b. di curare la formazione sia liturgica che artistica dei soci mediante appositi corsi,
convegni, pubblicazioni ed altre iniziative di volta in volta ritenute opportune
(nell'organizzare queste attività l'Associazione privilegia la collaborazione degli
uffici liturgici nazionali e diocesani).
Art.4.
Fanno parte dell'Associazione i soci promotori, con possibilità di adesione da parte di
quanti in futuro vorranno parteciparvi condividendone le finalità. Possono aderire
all'Associazione coloro che fanno parte delle seguenti categorie:
a. diplomati in organo e composizione organistica in un conservatorio di stato italiano o
istituto pareggiato (vale anche un titolo equipollente conseguito all'estero);
b. Studenti di organo negli istituti summenzionati, nelle civiche scuole di musica e negli
istituti pontifici e diocesani di musica sacra;
c. compositori e direttori di coro diplomati e interessati alla musica liturgica con
particolare riferimento all'organo.
d. Altro.
L'associazione si riserva di accettare soci che non rientrano nei casi previsti ai
precedenti punti a, b, c.
L'ammissione è deliberata insindacabilmente dal Consiglio direttivo, che esamina la
relativa domanda scritta. Questa deve contenere
1. generalità dell'aspirante;
2. dichiarazione di accettazione del presente statuto;
3. impegno a versare la quota di iscrizione fissata per l'esercizio in corso non appena ne
venga fatta richiesta e le quote annuali con le modalità d'uso;
Non appena deliberata l'ammissione, ne viene data notizia al richiedente, che diventa
associato all'atto di versamento della quota di iscrizione.
Art.5.
L'associato che intenda recedere deve darne comunicazione al Consiglio direttivo mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Se tale comunicazione perviene tre mesi
prima della chiusura dell'esercizio in corso, il recesso ha effetto con la chiusura
dell'esercizio successivo a quello in cui la comunicazione è pervenuta.
Per l'esclusione di un associato è necessaria una delibera dell'Assemblea, in presenza di
gravi motivi; tali si intendono un comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi
dell'Associazione o che in qualunque forma le rechi danno, nonché il mancato pagamento
delle quote associative per due annualità consecutive o nell'arco di un quadriennio. Ai
soci receduti o esclusi non vengono restituiti né quote di iscrizione, né quelle annuali
ed essi non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
Art.6.
Il patrimonio dell'Associazione è formato da:
a. quote di iscrizioni e quote annuali degli associati;
b. contributi straordinari determinati dall'assemblea;
c. qualsiasi bene acquistato a qualsiasi titolo, sovvenzioni pubbliche o private,
donazioni, lasciti;
d. ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
Il patrimonio non può essere ripartito tra gli associati né durante l'esistenza
dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. In quest'ultimo caso l'eventuale
residuo di liquidazione deve essere devoluto ad enti che perseguono finalità analoghe,
indicati dall'Assemblea che deliberi lo scioglimento dell'Associazione.
Art.7.
Sono organi dell'Associazione:
a. il Presidente dell'Associazione;
b. l'Assemblea degli associati;
c. il Consiglio direttivo;
d. il Collegio sindacale, se nominato.
Art.8.
L'Assemblea è composta da tutti gli associati in regola con i pagamenti dovuti
all'Associazione. Ogni associato ha diritto ad un voto, delebile o esprimibile anche via
fax. Ogni associato può portare al massimo cinque deleghe. L'Assemblea è convocata dal
Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno, entro sei mesi dalla chiusura
dell'esercizio ed ogni volta che il Consiglio direttivo deliberi in tal senso, nonché
quando ne facciano richiesta almeno un terzo degli associati che abbiano titolo per
parteciparvi.
La convocazione è fatta per lettera o fax almeno quindici giorni prima, all'ultimo
indirizzo che ciascun associato abbia comunicato.
L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati
in prima convocazione e in seconda convocazione di qualsiasi numero degli aventi diritto
di voto, quali risultano dall'elenco degli associati e dalla contabilità, documentazione
da tenere a disposizione degli intervenuti nella sede in cui l'Assemblea è stata
convocata. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa
legalmente le veci. Le deliberazioni sono assunte con il voto della metà più uno degli
aventi diritto, tranne per quelle concernenti modifiche statutarie, per le quali occorre
il voto di almeno tre quarti di questi.
Art.9.
L'Assemblea annuale delibera su:
a. la relazione del Presidente sull'attività dell'Associazione svolta nell'esercizio
precedente e sul programma per quello in corso;
b. il rendiconto dell'esercizio;
c. l'importo della quota annuale di associazione;
eventuali contributi straordinari e relativo importo; eventuali esclusioni di associati su
proposta motivata dal Presidente.
Alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo, spetta all'Assemblea determinare il
numero dei componenti per il periodo successivo, eleggerli tra gli associati e nominare
fra loro il Presidente.
Art.10.
Il Consiglio direttivo delibera su qualunque materia non riservata alla competenza
dell'Assemblea. Esso è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e
straordinaria dell'associazione: fissa e svolge il programma secondo i criteri di massima
fissati dall'Assemblea.
Art.11.
Il numero dei componenti il Consiglio direttivo è compreso fra nove e tredici membri e
viene determinato dall'Assemblea che, contestualmente, provvede alle nomine per un
triennio, con facoltà di rieleggere i consiglieri uscenti. Nella prima seduta successiva
alla loro nomina, i consiglieri scelgono fra loro il Vicepresidente, il Tesoriere ed il
Segretario. Un consigliere decade automaticamente dopo tre assenze ingiustificate alle
sedute legittimamente convocate. Nell'eventualità che uno dei consiglieri decada per il
suddetto motivo o che si renda indisponibile per dimissioni o per qualunque altra causa,
gli altri consiglieri provvedono a sostituirlo per cooptazione, da sottoporre a ratifica
dall'Assemblea nella convocazione immediatamente successiva. Se in seguito a cooptazione
venga meno la maggioranza dei componenti di nomina assembleare e, comunque, qualora si
renda indisponibile il Presidente, l'Assemblea deve essere subito convocata dal
consigliere più anziano di età.
Art.12.
Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno ed ogni volta che questi
lo ritenga necessario, con qualunque mezzo e con preavviso di almeno dieci giorni, salvo i
casi di particolare necessità ed urgenza. La seduta del consiglio può aver luogo anche
in mancanza di convocazione, purché la decisione di tenere la seduta sia assunta
unanimemente da tutti i consiglieri in carica. A seguito di regolare convocazione, il
Consiglio è validamente costituito con la presenza di un numero di consiglieri pari ad
almeno la metà (arrotondato per eccesso) dei componenti in carica, con la presidenza del
Presidente dell'Associazione o di chi ne fa le veci.
Le deliberazioni sono assunte con un numero di voti pari almeno alla metà (arrotondato
per eccesso) di quello dei consiglieri in carica.
Art.13.
Spetta al Presidente la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti di terzi. In
caso di impedimento del Presidente, la relativa funzione è esercitata dal Vicepresidente,
la cui sottoscrizione fa fede della sussistenza dell'impedimento.
Art.14.
Nelle sedute dell'Assemblea e del Consiglio direttivo viene redatto il verbale, a cura del
Segretario o, in sua assenza, di uno dei consiglieri su designazione del Presidente o di
chi ne fa le veci. I verbali vengono raccolti e conservati nella sede dell'Associazione a
cura del Presidente o di chi eventualmente da questi designato.
Art.15.
Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra l'Associazione ed i singoli associati
ovvero tra gli associati o medesimi circa l'interpretazione o l'esecuzione del presente
statuto o più in generale l'esercizio dell'attività dell'Associazione, sarà deferita
alla decisione di tre arbitri di cui due nominati dalle parti (uno per ciascuna) e il
terzo nominato dal Presidente del tribunale di Reggio Emilia. Gli arbitri decideranno
secondo equità in via rituale, osservando nel procedimento le norme del codice di
procedura civile relative all'arbitrato rituale.
Art.16.
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle norme di legge. |