Statuto dell'Associazione Italiana Organisti di Chiesa

Art.1.
E' costituita una Associazione denominata "Associazione Italiana Organisti di Chiesa"

Art.2.
L'Associazione ha sede in Cremona - via Milazzo, 37.

Art.3.
L'Associazione, che non ha scopo di lucro, si prefigge:
di sensibilizzare le comunità cristiane italiane nei riguardi del servizio dell'organista di chiesa, quale ministero essenziale accanto agli altri ministeri, nella liturgia;
a. di far riconoscere ai fini economici, per tutelarne la professionalità, il servizio dell'organista nella liturgia, analogamente a quanto avviene per altre categorie, i servizi delle quali sono oggetto di contratti nazionali;
b. di curare la formazione sia liturgica che artistica dei soci mediante appositi corsi, convegni, pubblicazioni ed altre iniziative di volta in volta ritenute opportune (nell'organizzare queste attività l'Associazione privilegia la collaborazione degli uffici liturgici nazionali e diocesani).

Art.4.
Fanno parte dell'Associazione i soci promotori, con possibilità di adesione da parte di quanti in futuro vorranno parteciparvi condividendone le finalità. Possono aderire all'Associazione coloro che fanno parte delle seguenti categorie:
a. diplomati in organo e composizione organistica in un conservatorio di stato italiano o istituto pareggiato (vale anche un titolo equipollente conseguito all'estero);
b. Studenti di organo negli istituti summenzionati, nelle civiche scuole di musica e negli istituti pontifici e diocesani di musica sacra;
c. compositori e direttori di coro diplomati e interessati alla musica liturgica con particolare riferimento all'organo.
d. Altro.
L'associazione si riserva di accettare soci che non rientrano nei casi previsti ai precedenti punti a, b, c.
L'ammissione è deliberata insindacabilmente dal Consiglio direttivo, che esamina la relativa domanda scritta. Questa deve contenere
1. generalità dell'aspirante;
2. dichiarazione di accettazione del presente statuto;
3. impegno a versare la quota di iscrizione fissata per l'esercizio in corso non appena ne venga fatta richiesta e le quote annuali con le modalità d'uso;
Non appena deliberata l'ammissione, ne viene data notizia al richiedente, che diventa associato all'atto di versamento della quota di iscrizione.

Art.5.
L'associato che intenda recedere deve darne comunicazione al Consiglio direttivo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Se tale comunicazione perviene tre mesi prima della chiusura dell'esercizio in corso, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio successivo a quello in cui la comunicazione è pervenuta.
Per l'esclusione di un associato è necessaria una delibera dell'Assemblea, in presenza di gravi motivi; tali si intendono un comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell'Associazione o che in qualunque forma le rechi danno, nonché il mancato pagamento delle quote associative per due annualità consecutive o nell'arco di un quadriennio. Ai soci receduti o esclusi non vengono restituiti né quote di iscrizione, né quelle annuali ed essi non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art.6.
Il patrimonio dell'Associazione è formato da:
a. quote di iscrizioni e quote annuali degli associati;
b. contributi straordinari determinati dall'assemblea;
c. qualsiasi bene acquistato a qualsiasi titolo, sovvenzioni pubbliche o private, donazioni, lasciti;
d. ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
Il patrimonio non può essere ripartito tra gli associati né durante l'esistenza dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. In quest'ultimo caso l'eventuale residuo di liquidazione deve essere devoluto ad enti che perseguono finalità analoghe, indicati dall'Assemblea che deliberi lo scioglimento dell'Associazione.

Art.7.
Sono organi dell'Associazione:
a. il Presidente dell'Associazione;
b. l'Assemblea degli associati;
c. il Consiglio direttivo;
d. il Collegio sindacale, se nominato.

Art.8.
L'Assemblea è composta da tutti gli associati in regola con i pagamenti dovuti all'Associazione. Ogni associato ha diritto ad un voto, delebile o esprimibile anche via fax. Ogni associato può portare al massimo cinque deleghe. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio ed ogni volta che il Consiglio direttivo deliberi in tal senso, nonché quando ne facciano richiesta almeno un terzo degli associati che abbiano titolo per parteciparvi.
La convocazione è fatta per lettera o fax almeno quindici giorni prima, all'ultimo indirizzo che ciascun associato abbia comunicato.
L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati in prima convocazione e in seconda convocazione di qualsiasi numero degli aventi diritto di voto, quali risultano dall'elenco degli associati e dalla contabilità, documentazione da tenere a disposizione degli intervenuti nella sede in cui l'Assemblea è stata convocata. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa legalmente le veci. Le deliberazioni sono assunte con il voto della metà più uno degli aventi diritto, tranne per quelle concernenti modifiche statutarie, per le quali occorre il voto di almeno tre quarti di questi.

Art.9.
L'Assemblea annuale delibera su:
a. la relazione del Presidente sull'attività dell'Associazione svolta nell'esercizio precedente e sul programma per quello in corso;
b. il rendiconto dell'esercizio;
c. l'importo della quota annuale di associazione;
eventuali contributi straordinari e relativo importo; eventuali esclusioni di associati su proposta motivata dal Presidente.
Alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo, spetta all'Assemblea determinare il numero dei componenti per il periodo successivo, eleggerli tra gli associati e nominare fra loro il Presidente.

Art.10.
Il Consiglio direttivo delibera su qualunque materia non riservata alla competenza dell'Assemblea. Esso è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione: fissa e svolge il programma secondo i criteri di massima fissati dall'Assemblea.

Art.11.
Il numero dei componenti il Consiglio direttivo è compreso fra nove e tredici membri e viene determinato dall'Assemblea che, contestualmente, provvede alle nomine per un triennio, con facoltà di rieleggere i consiglieri uscenti. Nella prima seduta successiva alla loro nomina, i consiglieri scelgono fra loro il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario. Un consigliere decade automaticamente dopo tre assenze ingiustificate alle sedute legittimamente convocate. Nell'eventualità che uno dei consiglieri decada per il suddetto motivo o che si renda indisponibile per dimissioni o per qualunque altra causa, gli altri consiglieri provvedono a sostituirlo per cooptazione, da sottoporre a ratifica dall'Assemblea nella convocazione immediatamente successiva. Se in seguito a cooptazione venga meno la maggioranza dei componenti di nomina assembleare e, comunque, qualora si renda indisponibile il Presidente, l'Assemblea deve essere subito convocata dal consigliere più anziano di età.

Art.12.
Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno ed ogni volta che questi lo ritenga necessario, con qualunque mezzo e con preavviso di almeno dieci giorni, salvo i casi di particolare necessità ed urgenza. La seduta del consiglio può aver luogo anche in mancanza di convocazione, purché la decisione di tenere la seduta sia assunta unanimemente da tutti i consiglieri in carica. A seguito di regolare convocazione, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di un numero di consiglieri pari ad almeno la metà (arrotondato per eccesso) dei componenti in carica, con la presidenza del Presidente dell'Associazione o di chi ne fa le veci.
Le deliberazioni sono assunte con un numero di voti pari almeno alla metà (arrotondato per eccesso) di quello dei consiglieri in carica.

Art.13.
Spetta al Presidente la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti di terzi. In caso di impedimento del Presidente, la relativa funzione è esercitata dal Vicepresidente, la cui sottoscrizione fa fede della sussistenza dell'impedimento.

Art.14.
Nelle sedute dell'Assemblea e del Consiglio direttivo viene redatto il verbale, a cura del Segretario o, in sua assenza, di uno dei consiglieri su designazione del Presidente o di chi ne fa le veci. I verbali vengono raccolti e conservati nella sede dell'Associazione a cura del Presidente o di chi eventualmente da questi designato.

Art.15.
Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra l'Associazione ed i singoli associati ovvero tra gli associati o medesimi circa l'interpretazione o l'esecuzione del presente statuto o più in generale l'esercizio dell'attività dell'Associazione, sarà deferita alla decisione di tre arbitri di cui due nominati dalle parti (uno per ciascuna) e il terzo nominato dal Presidente del tribunale di Reggio Emilia. Gli arbitri decideranno secondo equità in via rituale, osservando nel procedimento le norme del codice di procedura civile relative all'arbitrato rituale.

Art.16.
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle norme di legge.

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