MUSICAM
SACRAM
Istruzione del «Consilium» e della Sacra Congregazione
dei Riti
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Proemio
1. La musica sacra ha formato oggetto di considerazione da parte del Concilio
Vaticano II, per gli aspetti che hanno relazione con la riforma liturgica. Il
Concilio, infatti, ne ha messo in rilievo i compiti nel culto divino, fissando
in proposito vari principi e varie norme nella Costituzione sulla sacra Liturgia,
e dedicandole un intero capitolo nella medesima Costituzione.
2. Le decisioni del Concilio hanno già avuto una prima applicazione
nella riforma liturgica da poco iniziata. Ma le nuove norme circa lordinamento
dei riti e la partecipazione attiva dei fedeli hanno suscitato alcune difficoltà
riguardanti la musica sacra e il suo compito ministeriale. È quindi sembrato
utile risolvere tali difficoltà anche per mettere meglio in luce alcuni
principi posti dalla Costituzione sulla sacra Liturgia.
3. Pertanto il «Consilium» per lapplicazione della Costituzione
sulla sacra Liturgia, per incarico del Sommo Pontefice, ha accuratamente esaminato
tali questioni ed ha preparato la presente Istruzione, che non si propone di
raccogliere tutta la legislazione sulla musica sacra, ma soltanto di fissare
le norme principali che sembrano più necessarie in questo momento. Essa
viene quasi a continuare e completare la precedente Istruzione di questa Sacra
Congregazione, ugualmente preparata dal «Consilium», riguardante
la esatta applicazione della Costituzione sulla sacra Liturgia, ed emanata il
26 settembre 1964.
4. È lecito sperare che i pastori danime, i musicisti
e i fedeli,
accogliendo volentieri e mettendo in pratica queste norme, uniranno, in piena
concordia, i loro sforzi per raggiungere il vero fine della musica sacra «che
è la gloria di Dio e la santificazione dei fedeli»[1].
a) Musica sacra è quella che, composta per la celebrazione del
culto divino, è dotata di santità e bontà di forme [2].
b) Sotto la denominazione di Musica sacra si comprende, in questo
documento: il canto gregoriano, la polifonia sacra antica e moderna nei suoi
diversi generi, la musica sacra per organo e altri strumenti legittimamente
ammessi nella Liturgia, e il canto popolare sacro, cioè liturgico e religioso
[3].
I. ALCUNE NORME GENERALI
5. Lazione liturgica riveste una forma più nobile quando
è celebrata in canto, con i ministri di ogni grado che svolgono il proprio
ufficio, e con la partecipazione del popolo [4]. In questa forma di celebrazione,
infatti, la preghiera acquista unespressione più gioiosa, il mistero
della sacra Liturgia e la sua natura gerarchica e comunitaria vengono manifestati
più chiaramente, lunità dei cuori è resa più
profonda dallunità delle voci, gli animi si innalzano più
facilmente alle cose celesti per mezzo dello splendore delle cose sacre, e tutta
la celebrazione prefigura più chiaramente la liturgia che si svolge nella
Gerusalemme celeste.
Perciò i pastori di anime si sforzino in ogni modo di realizzare questa
forma di celebrazione; anzi, sappiano convenientemente applicare, anche alle
celebrazioni senza canto, cui il popolo partecipa, la distribuzione degli uffici
e delle parti, propria dellazione liturgica celebrata in canto, curando
soprattutto che vi siano i ministri necessari e idonei e sia favorita la partecipazione
attiva dei fedeli. La preparazione pratica di ogni celebrazione liturgica si
faccia daccordo tra tutti coloro che devono curare la parte rituale o
pastorale o del canto, sotto la guida del rettore della chiesa.
6. Lordinamento autentico della celebrazione liturgica presuppone
anzitutto la debita divisione ed esecuzione degli uffici, per cui «ciascuno,
ministro o semplice fedele, svolgendo il proprio ufficio, si limiti a compiere
tutto e soltanto ciò che, secondo la natura del rito e le norme liturgiche,
è di sua competenza» [5] richiede inoltre che si rispetti il senso
e la natura propria di ciascuna parte e di ciascun canto. Per questo è
necessario in particolare che le parti, che di per sé richiedono il canto,
siano di fatto cantate, usando tuttavia il genere e la forma richiesti dalla
loro natura.
7. Tra la forma solenne più completa delle celebrazioni liturgiche,
nella quale tutto ciò che richiede il canto viene di fatto cantato, e
la forma più semplice, nella quale non si usa il canto, si possono avere
diversi gradi, a seconda della maggiore o minore ampiezza che si attribuisce
al canto. Tuttavia nello scegliere le parti da cantarsi si cominci da quelle
che per loro natura sono di maggiore importanza: prima di tutto quelle spettanti
al sacerdote e ai ministri, cui deve rispondere il popolo, o che devono essere
cantate dal sacerdote insieme con il popolo; si aggiungano poi gradualmente
quelle che sono proprie dei soli fedeli o della sola «schola cantorum».
8. Ogni volta che, per una celebrazione liturgica in canto, si può
fare una scelta di persone, è bene dar la preferenza a coloro che sono
più capaci nel canto; e ciò soprattutto quando si tratta di azioni
liturgiche più solenni, di celebrazioni che comportano un canto più
difficile o che vengono trasmesse per radio o per televisione [6].
Se poi questa scelta non è possibile, e il sacerdote o il ministro non
è capace di eseguire convenientemente le parti di canto, questi può
recitare ad alta voce, declamando, luna o laltra delle parti più
difficili a lui spettanti; ma ciò non deve favorire solo la comodità
del sacerdote o del ministro.
9. Nello scegliere il genere di musica sacra, sia per la «schola
cantorum» che per i fedeli, si tenga conto delle possibilità di
coloro che devono cantare. La Chiesa non esclude dalle azioni liturgiche nessun
genere di musica sacra, purché corrisponda allo spirito dellazione
liturgica e alla natura delle singole parti [7], e non impedisca una giusta
partecipazione dei fedeli [8]
10. Perché i fedeli partecipino attivamente alla liturgia più
volentieri e con maggior frutto, conviene che le forme di celebrazione e i gradi
di partecipazione siano opportunamente variati, per quanto è possibile,
secondo la solennità dei giorni e delle assemblee.
11. Si tenga presente che la vera solennità di unazione liturgica
dipende non tanto dalla forma più ricca del canto e dallapparato
più fastoso delle cerimonie, quanto piuttosto dal modo degno e religioso
della celebrazione, che tiene conto dellintegrità dellazione
liturgica, dellesecuzione cioè di tutte le sue parti, secondo la
loro natura. La forma più ricca del canto e lapparato più
fastoso delle cerimonie sono sì qualche volta desiderabili, quando cioè
vi sia la possibilità di fare ciò nel modo dovuto; sarebbero tuttavia
contrari alla vera solennità dellazione liturgica, se portassero
ad ometterne qualche elemento, a mutarla o a compierla in modo indebito.
12. Alla sola Sede Apostolica compete di stabilire, secondo le norme tradizionali,
ma specialmente secondo la Costituzione sulla sacra Liturgia, i principi generali
più importanti, che sono come il fondamento della musica sacra. Tale
diritto spetta, entro i limiti stabiliti, anche alle Conferenze Episcopali,
legittimamente costituite, e al Vescovo [9].
II. I partecipanti alle celebrazioni liturgiche
13. Le azioni liturgiche sono celebrazioni della Chiesa, cioè del popolo
santo radunato e ordinato sotto la guida del Vescovo o del sacerdote [10]. In
esse hanno un posto particolare, per il sacro ordine ricevuto, il sacerdote
e i suoi ministri; e, per lufficio che svolgono, i ministranti, il lettore,
il commentatore e i membri della «schola cantorum» [11].
14. Il sacerdote presiede la santa assemblea in persona di Cristo. Le
preghiere che egli canta o dice ad alta voce, poiché proferite in nome
di tutto il popolo santo e di tutti gli astanti [12],devono essere da tutti
ascoltate religiosamente.
15. I fedeli adempiono il loro ufficio liturgico per mezzo di quella piena,
consapevole e attiva partecipazione che è richiesta dalla natura stessa
della Liturgia e alla quale il popolo cristiano ha diritto e dovere in forza
del battesimo [13].
Questa partecipazione:
a) deve essere prima di tutto interna: e per essa i fedeli conformano
la loro mente alle parole che pronunziano o ascoltano, e cooperano con la grazia
divina [14];
b) deve però essere anche esterna: e con questa manifestano
la partecipazione interna attraverso i gesti e latteggiamento del corpo,
le acclamazioni, le risposte e il canto [15];
Si educhino inoltre i fedeli a saper innalzare la loro mente a Dio attraverso
la partecipazione interiore, mentre ascoltano ciò che i ministri o la
«schola» cantano.
16. Non cè niente di più solenne e festoso nelle sacre celebrazioni
di una assemblea che, tutta, esprime con il canto la sua pietà e la sua
fede. Pertanto la partecipazione attiva di tutto il popolo, che si manifesta
con il canto, si promuova con ogni cura, seguendo questo ordine:
a) Comprenda prima di tutto le acclamazioni, le risposte ai saluti del
sacerdote e dei ministri e alle preghiere litaniche; inoltre le antifone e i
salmi, i versetti intercalari o ritornelli, gli inni e i cantici [16].
b) Con una adatta catechesi e con esercitazioni pratiche
si conduca gradatamente il popolo ad una sempre più ampia, anzi fino
alla piena partecipazione a tutto ciò che gli spetta.
c) Si potrà tuttavia affidare alla sola «schola»
alcuni canti del popolo, specialmente se i fedeli non sono ancora sufficientemente
istruiti, o quando si usano composizioni musicali a più voci, purché
il popolo non sia escluso dalle altre parti che gli spettano. Ma non è
da approvarsi luso di affidare per intero alla sola «schola cantorum»
tutte le parti cantate del «Proprio» e dell« Ordinario»,
escludendo completamente il popolo dalla partecipazione nel canto.
17. Si osservi anche, a tempo debito, il sacro silenzio [17] per esso,
infatti, i fedeli non sono ridotti a partecipare allazione liturgica come
estranei e muti spettatori, ma si inseriscono più intimamente nel mistero
che si celebra, in forza delle disposizioni interne, che derivano dalla Parola
di Dio che si ascolta, dai canti e dalle preghiere che si pronunziano, e dallunione
spirituale con il sacerdote che proferisce le parti a lui spettanti.
18. Tra i fedeli siano istruiti con speciale cura nel canto sacro i membri
delle associazioni religiose di laici, affinché contribuiscano più
efficacemente a sostenere e promuovere la partecipazione dei fedeli [18]. La
formazione di tutti i fedeli al canto sia promossa con zelo e pazienza, insieme
alla formazione liturgica, secondo letà, la condizione, il genere
di vita e il grado di cultura religiosa dei fedeli stessi, iniziando già
dai primi anni di istruzione nelle scuole elementari [19].
19. È degno di particolare attenzione, per il servizio liturgico che
svolge, il «coro» o «cappella musicale» o «schola
cantorum».
A seguito delle norme conciliari riguardanti la riforma liturgica, il suo compito
è divenuto di ancor maggiore rilievo e importanza: deve infatti curare
lesecuzione esatta delle parti sue proprie, secondo i vari generi di canto,
e favorire la partecipazione attiva dei fedeli nel canto.
Pertanto:
a) un « coro» o una «cappella musicale»
o una « schola cantorum» si abbia e si promuova con cura, specialmente
nelle cattedrali e nelle altre chiese maggiori, nei seminari e negli studentati
religiosi;
b) «scholae», benché modeste, è opportuno
siano istituite anche presso le chiese minori.
20. Le cappelle musicali già esistenti presso basiliche, cattedrali,
monasteri e altre chiese maggiori, e che nel corso dei secoli si sono acquistate
grandi meriti, custodendo e sviluppando un patrimonio musicale di inestimabile
valore, si conservino, con propri regolamenti, riveduti e approvati dallOrdinario,
per una celebrazione delle azioni sacre in una forma più sontuosa.
Tuttavia i maestri di quelle «scholae» e i rettori delle chiese
si curino che i fedeli possano sempre associarsi al canto, almeno nellesecuzione
delle parti più facili che loro spettano.
21. Si provveda, specialmente dove non si abbia la possibilità
di istituire neppure una «schola» modesta, che ci siano almeno uno
o due cantori, convenientemente istruiti, che propongano almeno dei canti semplici
per la partecipazione del popolo e guidino e sostengano opportunamente i fedeli
nellesecuzione di quanto loro spetta. È bene che ci sia un tale
cantore anche nelle chiese che hanno una «schola», per quelle celebrazioni
alle quali la «schola» non può partecipare, e che tuttavia
devono svolgersi con una certa solennità, e perciò con il canto.
22. La «schola cantorum», secondo le legittime consuetudini dei
vari paesi e le diverse situazioni concrete, può esser composta sia di
uomini e ragazzi, sia di soli uomini o di soli ragazzi, sia di uomini e donne,
ed anche, dove il caso veramente lo richieda, di sole donne.
23. La «schola cantorum», tenendo conto della disposizione di ogni
chiesa, sia collocata in modo che:
a) chiaramente appaia la sua natura: che essa cioè
fa parte dellassemblea dei fedeli e svolge un suo particolare ufficio;
b) sia facilitata lesecuzione del suo ministero liturgico
[20];
c) sia assicurata a ciascuno dei suoi membri la comodità
di partecipare alla Messa nel modo più pieno, cioè attraverso
la partecipazione sacramentale.
Quando poi la «schola cantorum» comprenda anche donne, sia posta
fuori del presbiterio.
24. Oltre alla formazione musicale, si dia ai membri della «schola
cantorum» anche unadeguata formazione liturgica e spirituale, in
modo che dalla esatta esecuzione del loro ufficio liturgico, derivi non soltanto
il decoro dellazione sacra e ledificazione dei fedeli, ma anche
un vero bene spirituale per gli stessi cantori.
25. Ad assicurare più facilmente questa formazione tecnica e spirituale,
prestino la loro opera le associazioni diocesane, nazionali ed internazionali
di musica sacra, e specialmente quelle approvate e più volte raccomandate
dalla Sede Apostolica.
26. Il sacerdote celebrante, i ministri sacri o i ministranti, il lettore, i
membri della «schola cantorum» e il commentatore proferiscano le
parti loro assegnate in modo ben intelligibile, così da rendere più
facile e quasi naturale la risposta dei fedeli, quando è richiesta dal
rito. È bene che il sacerdote e i ministri di ogni grado uniscano la
propria voce alla voce di tutta lassemblea nelle parti spettanti al popolo
[21].
III. Il canto nella celebrazione della messa
27. Nella celebrazione dellEucaristia, con la partecipazione
del popolo, specialmente nelle domeniche e nei giorni festivi, si preferisca,
per quanto è possibile, la forma della Messa in canto anche più
volte nello stesso giorno.
28. Rimane in vigore la distinzione tra Messa solenne, Messa cantata e Messa
letta, stabilita dalla Istruzione del 1958 (n. 3), secondo la tradizione e le
vigenti leggi liturgiche. Tuttavia, per motivi pastorali, vengono proposti per
la Messa cantata dei gradi di partecipazione, in modo che risulti più
facile, secondo le possibilità di ogni assemblea liturgica, rendere più
solenne con il canto la celebrazione della Messa. Luso di questi gradi
sarà così regolato: il primo potrà essere usato anche da
solo; il secondo e il terzo, integralmente o parzialmente, solo insieme al primo.
Perciò si curi di condurre sempre i fedeli alla partecipazione piena
al canto.
29. Il primo grado comprende:
a) nei riti dingresso:
il saluto del sacerdote celebrante con la risposta dei fedeli;
lorazione;
b) nella liturgia della parola:
le acclamazioni al Vangelo;
c) nella liturgia eucaristica:
lorazione sulle offerte;
il prefazio, con il dialogo e il Sanctus;
la dossologia finale del Canone;
il Pater noster con la precedente ammonizione e lembolismo:
il Pax Domini;
lorazione dopo la comunione;
le formule di congedo.
30. Il secondo grado comprende:
a) il Kyrie, il Gloria e lAgnus Dei;
b) il Credo;
c) lorazione dei fedeli.
31. Il terzo grado comprende:
a) i canti processionali dingresso e di comunione;
b) il canto interlezionale dopo la lettura o lepistola;
c) lAlleluia prima del vangelo;
d) il canto delloffertorio;
e) le letture della sacra Scrittura, a meno che non si reputi più
opportuno proclamarle senza canto.
32. Luso legittimamente vigente in alcuni luoghi, qua e là confermato
con indulto, di sostituire con altri testi i canti dingresso, doffertorio
e di comunione che si trovano nel Graduale, può essere conservato, a
giudizio della competente autorità territoriale, purché tali canti
convengano con il particolare momento della Messa, con la festa e il tempo liturgico.
La stessa autorità territoriale deve approvare il testo di questi canti.
33. È bene che lassemblea partecipi, per quanto è possibile,
ai canti del «Proprio»; specialmente con ritornelli facili o forme
musicali convenienti.
Fra i canti del «Proprio» riveste particolare importanza il canto
interlezionale in forma di graduale o di salmo responsoriale. Esso, per sua
natura, fa parte della liturgia della parola; si deve perciò eseguire
mentre tutti stanno seduti e in ascolto e anzi, per quanto è possibile,
con la partecipazione dellassemblea.
34. I canti che costituiscono lOrdinario della Messa, se sono cantati
su composizioni musicali a più voci, possono essere eseguiti dalla «schola»
nel modo tradizionale, cioè o « a cappella» o con
accompagnamento, purché, tuttavia, il popolo non sia totalmente escluso
dalla partecipazione al canto.
Negli altri casi, i canti dellOrdinario della Messa possono essere distribuiti
tra la «schola» e il popolo, o anche tra due cori del popolo stesso,
in modo cioè che la divisione sia fatta a versetti alternati, o in altro
modo più conveniente, che tenga conto di sezioni più ampie del
testo.
In questi casi, tuttavia, si tenga presente:
Il Credo, essendo la formula di professione di fede, è
preferibile che venga cantato da tutti, o in un modo che permetta una adeguata
partecipazione dei fedeli.
Il Sanctus, quale acclamazione finale del prefazio, è preferibile
che sia cantato, ordinariamente da tutta lassemblea, insieme al sacerdote.
LAgnus Dei può essere ripetuto quante volte è
necessario, specialmente nella celebrazione, durante la frazione del Pane. E
bene che il popolo partecipi a questo canto, almeno con linvocazione finale.
35. È conveniente che il Pater noster sia cantato dal popolo
insieme al sacerdote [22]. Se è cantato in latino, si usino le melodie
approvate già esistenti; se si canta in lingua volgare, le melodie devono
essere approvate dalla competente autorità territoriale.
36. Nulla impedisce che nelle Messe lette si canti qualche parte del «Proprio»
o dell« Ordinario». Anzi talvolta si possono usare anche altri
canti allinizio, alloffertorio, alla comunione e alla fine della
Messa: non è però sufficiente che siano canti «eucaristici»,
ma devono convenire con quel particolare momento della Messa, con la festa o
con il tempo liturgico.
IV. Il canto dellufficio divino
37. La celebrazione in canto dellUfficio divino è la forma che
maggiormente si addice alla natura di questa preghiera ed è segno di
una più completa solennità e di una più profonda unione
dei cuori nel celebrare la lode di Dio. Secondo il desiderio espresso dalla
Costituzione sulla sacra Liturgia, questa forma è caldamente raccomandata
a coloro che celebrano lUfficio divino in coro o in comune [23].
È bene che essi cantino almeno qualche parte dellUfficio divino
e in particolare le Ore principali, cioè le Lodi e i Vespri, soprattutto
la domenica e i giorni festivi.
Anche altri chierici che per ragione di studio fanno vita in comune, o vengono
a trovarsi insieme in occasione di esercizi spirituali o di altri convegni,
santifichino opportunamente i loro incontri con la celebrazione in canto di
alcune parti dellUfficio divino.
38. Nella celebrazione in canto dellUfficio divino, fermi restando il
diritto vigente per coloro che sono obbligati al coro e ogni indulto particolare,
può ammettersi il principio della solennizzazione progressiva: si
possono cioè cantare quelle parti che per loro natura sono più
direttamente destinate al canto, come i dialoghi, gli inni, i versetti, i cantici,
e recitare le altre.
39. Si invitino i fedeli, e si educhino con una conveniente catechesi, a celebrare
in comune, la domenica e i giorni festivi, alcune parti dellUfficio divino,
specialmente i Vespri o altre Ore, secondo la consuetudine dei luoghi e delle
varie comunità. Generalmente sindirizzino i fedeli, e in particolare
i più istruiti, ad usare nelle loro preghiere i salmi, compresi nel loro
senso cristiano, cosicché siano a poco a poco iniziati ad usare e gustare
maggiormente la preghiera pubblica della Chiesa.
40. Questa iniziazione sarà assicurata in modo particolare ai membri
degli Istituti che professano i consigli evangelici, affinché da essa
attingano ricchezze più abbondanti per alimentare la loro vita spirituale.
Ed è bene che essi celebrino anche in canto, per quanto è possibile,
le Ore principali, per partecipare più intensamente alla preghiera pubblica
della Chiesa.
41. A norma della Costituzione sulla sacra Liturgia, secondo la secolare tradizione
del rito latino, per i chierici sia conservata nellUfficio divino, celebrato
in coro, la lingua latina [24].
Ma poiché la stessa Costituzione sulla sacra Liturgia prevede luso
della lingua volgare nellUfficio divino, sia per i fedeli che per le monache
e i membri, non chierici, degli Istituti che professano i consigli evangelici
[25], si curi la preparazione delle melodie da usarsi nel canto dellUfficio
divino in lingua volgare.
V. La musica sacra nella celebrazione dei sacramenti
e dei sacramentali, in particolari azioni sacre dellanno liturgico, nelle
sacre celebrazioni della parola di Dio e nei pii e sacri esercizi
42. Secondo il principio enunciato dal Concilio, che cioè «ogni
volta i riti comportano, secondo la particolare natura di ciascuno, una celebrazione
comunitaria caratterizzata dalla presenza e dalla partecipazione attiva dei
fedeli, questa sia da preferirsi alla celebrazione individuale e quasi privata»
[26], ne consegue necessariamente limportanza da attribuire al canto,
come mezzo quanto mai adatto a manifestare laspetto «ecclesiale»
della celebrazione.
43. Alcune celebrazioni dei Sacramenti e dei Sacramentali che hanno particolare
importanza nella vita dellintera comunità parrocchiale, come la
Cresima, le Sacre Ordinazioni, il Matrimonio, la Consacrazione di una chiesa
o di un altare, le esequie, ecc., per quanto è possibile, si svolgano
in canto, in modo che anche la solennità del rito contribuisca ad una
maggiore efficacia pastorale. Si abbia però molta cura nellevitare
che, sotto le apparenze della solennità, si introduca nelle celebrazioni
alcunché di puramente profano o di meno conveniente al culto divino:
ciò si applica specialmente alla celebrazione dei matrimoni.
44. Si rendano più solenni con il canto anche quelle celebrazioni cui
la liturgia assegna, nel corso dellanno liturgico, uno speciale rilievo.
Ma in modo del tutto particolare si dia la dovuta solennità ai riti sacri
della Settimana santa, i quali, attraverso la celebrazione del mistero pasquale,
conducono i fedeli al centro stesso dellanno liturgico e di tutta la liturgia.
45. Anche per la liturgia dei Sacramenti e dei Sacramentali e per le
altre principali azioni sacre dellanno liturgico si preparino le opportune
melodie, per promuovere in forma più solenne la loro celebrazione anche
nella lingua volgare, secondo le norme fissate dallautorità competente
e le possibilità di ciascuna assemblea.
46. Grande è lefficacia della musica sacra nellalimentare
la pietà dei fedeli anche nelle sacre celebrazioni della parola di Dio
e nei pii e sacri esercizi.
Nelle sacre celebrazioni della parola di Dio [27] si prenderà come esempio
la liturgia della Parola della Messa [28]; nei pii e sacri esercizi saranno
di grande utilità specialmente i salmi, le opere di musica sacra tratte
dal repertorio antico e moderno, i canti religiosi popolari e il suono dellorgano
e di altri strumenti più caratteristici. Inoltre in questi pii e sacri
esercizi e specialmente nelle sacre celebrazioni della Parola di Dio, si possono
benissimo ammettere anche alcune opere musicali le quali, benché non
abbiano più posto nella liturgia, possono tuttavia nutrire lo spirito
religioso e favorire la meditazione dei misteri sacri [29].
VI. Quale lingua usare nelle azioni liturgiche celebrate in
canto, e come conservare il patrimonio di musica sacra
47. A norma della Costituzione sulla sacra Liturgia, «luso della
lingua latina, salvo diritti particolari, venga conservato nei riti latini»
[30]. Dato però che «non di rado luso della lingua volgare
può riuscire di grande utilità per il popolo» [31], «
spetta alla competente autorità ecclesiastica territoriale, decidere
circa ladozione e la misura della lingua volgare. Tali decisioni devono
essere approvate o ratificate dalla Sede Apostolica» [32].
Perciò, nel pieno rispetto di queste norme, si sceglierà la forma
di partecipazione che meglio risponde alle possibilità di ciascuna assemblea.
Curino i pastori danime che, oltre che in lingua volgare, «i fedeli
sappiano recitare e cantare insieme, anche in lingua latina, le parti che loro
spettano dellOrdinario della Messa» [33].
48. Là dove è stato introdotto luso della lingua volgare
nella celebrazione della Messa, gli Ordinari del luogo giudichino dellopportunità
di conservare una o più Messe in lingua latina, specialmente in canto,
in alcune chiese, soprattutto delle grandi città, ove più numerosi
vengono a trovarsi fedeli di diverse lingue.
49. Circa luso della lingua latina o volgare nelle sacre celebrazioni
nei seminari, si osservino le norme date dalla Sacra Congregazione dei Seminari
e delle Università degli Studi sulla formazione liturgica dei chierici.
I membri degli istituti che professano i consigli evangelici osservino su questo
punto quanto è stato stabilito nella Lettera Apostolica Sacrificium
Laudis del 15 agosto 1966, e nella Istruzione sulla lingua da usarsi nellUfficio
divino e nella Messa conventuale o di comunità presso i religiosi, emanata
da questa Sacra Congregazione dei Riti il 23 novembre 1965.
50. Nelle azioni liturgiche in canto celebrate in lingua latina:
a) Al canto gregoriano, come canto proprio della liturgia romana, si
riservi, a parità di condizioni, il primo posto [34]. Le melodie esistenti
nelle edizioni tipiche si usino nel modo più opportuno.
b) «Conviene inoltre che si prepari unedizione che contenga
melodie più semplici, ad uso delle chiese minori» [35].
c) Le composizioni musicali di altro genere, a una o più voci,
appartenenti al patrimonio tradizionale, o contemporanee, siano tenute in onore,
si incrementino e si eseguano secondo la possibilità [36].
51. Inoltre, tenendo presenti le condizioni dellambiente, lutilità
pastorale dei fedeli e la natura di ogni lingua, vedano i pastori di anime se
oltre che nelle azioni liturgiche celebrate in latino parti del
patrimonio di musica sacra, composta nei secoli precedenti per testi in lingua
latina, possano usarsi anche nelle celebrazioni fatte in lingua volgare. Niente
infatti impedisce che in una stessa celebrazione si cantino alcune parti in
unaltra lingua.
52. Per conservare il patrimonio della musica sacra e per favorire debitamente
le nuove forme del canto sacro, «si curi molto la formazione e la pratica
musicale nei seminari, nei noviziati dei religiosi e delle religiose e nei loro
studentati, come pure negli istituti e scuole cattoliche in genere», specialmente
presso gli Istituti superiori creati a questo scopo [37]. Si incrementi prima
di tutto lo studio e luso del canto gregoriano che, per le sue caratteristiche,
è una base importante nella educazione alla musica sacra.
53. Le nuove composizioni di musica sacra si conformino fedelmente ai principi
e alle norme esposte. Perciò «abbiano le caratteristiche della
vera musica sacra; e possano essere cantate non solo dalle maggiori Scholae
Cantorum, ma convengano anche alle Scholae minori, e favoriscano
la partecipazione attiva di tutta lassemblea dei fedeli» [38].
Per quanto riguarda il repertorio tradizionale, prima di tutto si mettano in
luce quelle parti che rispondono alle esigenze della sacra Liturgia rinnovata;
gli esperti in materia considerino inoltre attentamente se anche altre parti
possono adattarsi alle stesse esigenze; quanto infine assolutamente non risponde
alla natura dellazione liturgica o alla sua conveniente celebrazione pastorale,
si trasferisca opportunamente ai pii esercizi e, più ancora, alle sacre
celebrazioni della Parola di Dio [39].
VII. La preparazione delle melodie per i testi in lingua volgare
54. Nel tradurre in volgare le parti che dovranno essere musicate, e specialmente
i salmi, gli esperti abbiano cura che nel testo volgare siano opportunamente
congiunte e la fedeltà al testo latino e ladattabilità al
canto: in questo lavoro, tengano conto della natura e delle leggi di ciascuna
lingua e dellindole e delle caratteristiche di ogni popolo. Tutto questo
complesso di dati, insieme alle leggi della musica sacra, abbiano ben presente
anche i musicisti nel preparare le nuove melodie.
Lautorità territoriale competente provveda perciò che nella
commissione incaricata di preparare le traduzioni in lingua volgare ci siano
esperti per le suddette discipline e per la lingua latina e volgare: tutti costoro
lavorino in piena collaborazione fin dallinizio.
55. Spetta allautorità territoriale competente stabilire se un
testo in lingua volgare, tramandato dal passato, e legato a una melodia, possa
essere usato anche quando non concordi completamente con la versione dei testi
liturgici legittimamente approvata.
56. Tra le melodie da prepararsi per i testi in volgare, hanno particolare importanza
quelle proprie del sacerdote celebrante e dei ministri, sia che le debbano cantare
da soli o insieme allassemblea o in dialogo con essa. Nel comporle, i
musicisti vedano se le melodie tradizionali della liturgia latina, usate a questo
scopo, possano suggerire delle melodie anche per i testi in lingua volgare.
57. Le nuove melodie per il sacerdote e i ministri devono essere approvate dalla
Autorità territoriale competente [40].
58. Le Conferenze Episcopali interessate facciano in modo che ci sia ununica
traduzione per ogni lingua parlata in più regioni. E pure conveniente
che ci siano, per quanto è possibile, una o più melodie comuni
per le parti che spettano al sacerdote celebrante e ai ministri e per le risposte
e le acclamazioni del popolo; e ciò per favorire la partecipazione comune
dei fedeli di una stessa lingua.
59. I compositori si accingano alla nuova opera con limpegno di continuare
quella tradizione musicale che ha donato alla Chiesa un vero patrimonio per
il culto divino. Studino le opere del passato, i loro generi e le loro caratteristiche,
ma considerino attentamente anche le nuove leggi e le nuove esigenze della sacra
Liturgia, così che « le nuove forme risultino come uno sviluppo
organico di quelle già esistenti» [41], e le nuove opere formino
una nuova parte del patrimonio musicale della Chiesa, non indegne di stare a
fianco del patrimonio del passato.
60. Le nuove melodie per i testi in lingua volgare hanno certamente bisogno
di un periodo di esperienza per poter raggiungere sufficiente maturità
e perfezione. Tuttavia si deve evitare che, anche soltanto con il pretesto di
compiere degli esperimenti, si facciano nelle chiese tentativi che disdicano
alla santità del luogo, alla dignità dellazione liturgica
e alla pietà dei fedeli.
61. Ladattamento della musica sacra nelle regioni che hanno una propria
tradizione musicale, specialmente nelle Missioni [42], esige una particolare
preparazione da parte dei periti: si tratta infatti di saper fondere opportunamente
il senso del sacro con lo spirito, le tradizioni e le espressioni caratteristiche
di quei popoli. Coloro che si dedicano a questopera devono avere una sufficiente
cognizione sia della liturgia e della tradizione musicale della Chiesa, che
della lingua, del canto popolare e delle espressioni caratteristiche dei popoli
in favore dei quali prestano la loro opera.
VIII. La musica sacra strumentale
62. Gli strumenti musicali possono essere di grande utilità nelle sacre
celebrazioni, sia che accompagnino il canto sia che si suonino soli. «Nella
Chiesa latina si abbia in grande onore lorgano a canne, strumento musicale
tradizionale, il cui suono è in grado di aggiungere una notevole grandiosa
solennità alle cerimonie della Chiesa e di elevare potentemente gli animi
a Dio e alle cose celesti.
Altri strumenti, poi, si possono ammettere nel culto divino, a giudizio e con
il consenso della competente autorità ecclesiastica territoriale, purché
siano adatti alluso sacro o vi si possano adattare, convengano alla dignità
del luogo sacro e favoriscano veramente ledificazione dei fedeli»[43].
63. Nel permettere luso degli strumenti musicali e nella loro utilizzazione
si deve tener conto dellindole e delle tradizioni dei singoli popoli.
Tuttavia gli strumenti che, secondo il giudizio e luso comune, sono propri
della musica profana, siano tenuti completamente al di fuori di ogni azione
liturgica e dai pii e sacri esercizi [44]. Tutti gli strumenti musicali, ammessi
al culto divino, si usino in modo da rispondere alle esigenze dellazione
sacra e servire al decoro del culto divino e alla edificazione dei fedeli.
64. Luso di strumenti musicali per accompagnare il canto, può sostenere
le voci, facilitare la partecipazione e rendere più profonda dellassemblea.
Tuttavia il loro suono non deve coprire le voci, rendendo difficile la
comprensione del testo; anzi gli strumenti musicali tacciano quando il sacerdote
celebrante o un ministro, nellesercizio del loro ufficio, proferiscono
ad alta voce un testo loro proprio.
65. Nelle Messe cantate o lette si può usare lorgano, o altro
strumento legittimamente permesso per accompagnare il canto della «schola
cantorum» e dei fedeli; gli stessi strumenti musicali, soli, possono suonarsi
allinizio, prima che il sacerdote si rechi allaltare, all'offertorio,
alla comunione e al termine della Messa.
La stessa norma vale, fatte le debite applicazioni, anche per le altre azioni
sacre.
66. Il suono, da solo, di questi stessi strumenti musicali non è
consentito in Avvento, in Quaresima, durante il Triduo sacro, nelle messe e
negli uffici dei defunti.
67. È indispensabile che gli organisti e gli altri musicisti, oltre
a possedere unadeguata perizia nellusare il loro strumento, conoscano
e penetrino intimamente lo spirito della sacra liturgia in modo che, anche dovendo
improvvisare, assicurino il decoro della sacra celebrazione, secondo la vera
natura delle sue varie parti, e favoriscano la partecipazione dei fedeli [45].
IX. Le commissioni per la musica sacra
68. Le Commissioni diocesane di musica sacra sono di valido aiuto nel
promuovere in diocesi la musica sacra in accordo con lazione liturgica
pastorale.
Devono perciò esistere, per quanto è possibile, in ogni diocesi,
e operare in stretta collaborazione con la Commissione liturgica. Anzi sarà
spesso opportuno che delle due commissioni se ne formi una sola, composta di
esperti nelluna e nellaltra disciplina; ciò aiuterà
a conseguire più facilmente il risultato voluto. Si raccomanda anche
vivamente che più diocesi insieme costituiscano una unica Commissione,
se ciò sembrerà più utile, per creare maggiore uniformità
in una stessa regione e collocare più fruttuosamente le forze disponibili.
69. La Commissione liturgica, che si consiglia di istituire presso la Conferenza
episcopale [46], si interessi anche della musica sacra; includa perciò
tra i suoi membri degli esperti di musica sacra. È bene che questa commissione
si tenga in relazione non solo con le Commissioni diocesane, ma anche con le
altre associazioni musicali esistenti nella regione. Lo stesso vale anche per
lIstituto pastorale liturgico di cui si tratta nellart. 44 della
Costituzione.
Questa Istruzione è stata approvata dal Santo Padre Paolo VI, nelludienza
concessa a Sua Eminenza il Cardinale Arcadio M. Larraona, Prefetto di questa
Sacra Congregazione, il 9 febbraio 1967. Il Santo Padre lha pure confermata
con la sua autorità, ed ha ordinato che fosse pubblicata, fissandone
lentrata in vigore per il giorno 14 maggio 1967, domenica di Pentecoste.
Nonostante qualsiasi disposizione in contrario.
Roma, 5 marzo 1967, domenica «Laetare», quarta di Quaresima.
GIACOMO card. LERCARO
arcivescovo di Bologna,
Presidente del «Consilium» per lattuazione
della Costituzione sulla sacra Liturgia
ARCADIO M. card. LARRAONA
Prefetto della S. C. R.
FERDINANDO ANTONELLI
arciv. tit. di Idicra,
segretario della S. C. R.
[1] SC 113.
[2] Cfr. S. Pio X, «Motu proprio» Tra le sollecitudini,
22 nov. 1903, n. 2 (ASS 36 [1903-l904] 332).
[3] Cfr. S. Congr. dei Riti, Istr. sulla musica sacra e la sacra
Liturgia, 3 set. 1958, n. 4 (AAS 50 [1958] 633).
[4] Cfr. SC 128.
[5] Cfr. SC 28.
[6] S. Congr. dei Riti, Istr. sulla musica sacra e la sacra Liturgia,
n. 95 (AAS 50 [1958] 65-66-57).
[7] Cfr. SC 116.
[8] Cfr. SC 28.
[9] Cfr. SC 22.
[10] Cfr. SC 26 e 41-42, LG 28.
[11] Cfr. SC29.
[12] Cfr. SC 33
[13] Cfr. SC 14.
[14] Cfr. SC 11.
[15] Cfr. SC 31.
[16] Cfr. SC 30
[17] Cfr. SC 30.
[18] Cfr. Int. Oec. 19 e 59.
[19] Cfr. SC 19; S. Congr. dei Riti, Istr. sulla musica sacra e la
sacra Liturgia, nn. 106, 108 (AAS 50 [1958] 660).
[20] Cfr. Int. Oec 97.
[21] Cfr. Int. Oec 48b.
[22] Cfr. Int. Oec. 48 g.
[23] Cfr. SC 99.
[24] Cfr. SC 101 § 1; Int Oec. 85.
[25] Cfr. SC 101 §§ 2 e 3.
[26] Cfr. SC 27.
[27] Cfr. Int. Oec. 37-39.
[28] Cfr. Int. Oec. 37.
[29] Cfr. più avanti, n. 53.
[30] SC 36 § 1.
[31] SC 36 § 2.
[32] SC 36 § 3.
[33] SC 54; Int Oec. 59.
[34] Cfr. SC 116.
[35] SC 117.
[36] Cfr. SC 116.
[37] SC 115.
[38] SC 121.
[39] Cfr. sopra, n.46.
[40] Cfr. Int. Oec. 42.
[41] SC 23.
[42] Cfr. SC 119.
[43] SC 120.
[44] Cfr. S. Congr. dei Riti, Istr. sulla musica sacra e la sacra
Liturgia, 70 (AAS 50 [1958] 652).
[45] Cfr. sopra, nn. 24-25.
[46] Cfr. SC 44.