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Da: "Emanuele Cardi" <>
Data: Mon, 12 May 2003 14:13:42 +0200
A: <infoCHIOCCIOLAorganistiPUNTOit>
Oggetto: FW: aboliamo l'ENPALS
ELIMINIAMO l'Agibilità ENPALS
caro amico ti invito a sostenere questa proposta di legge al fine di modificare
una situazione che limita fortemente le attività musicali e artistiche
.
Compila il breve modulo in fondo e invialo a: rimini"AT"arci.it
Per favore inoltra questa mail a chiunque pensi possa essere interessato
Presentazione della Proposta di Legge per la soppressione
dell'agibilità ENPALS e la riforma della previdenza per i lavoratori
autonomi dello spettacolo
Le vigenti norme previdenziali inerenti i lavoratori dello spettacolo (D.lgs.c.p.s.
n.708/1947, successivamente ratificato, con alcune modifiche, con Legge 29-11-1952
n. 2388) trovano le loro origini e motivazioni in una realtà socio-economica
sostanzialmente diversa rispetto a quella contemporanea: le attività
di spettacolo erano limitate e circoscritte a pochi generi ed a figure ben definite:
"Orchestrali, Bandisti, Corali e Tersicorei" (denominazione della
Cassa previdenziale costituita nel 1932) "artisti lirici, drammatici, dell'operetta,
rivista e spettacoli viaggianti" (denominazione della apposita Cassa previdenziale
costituita nel 1933).
Uno scenario composto da figure dotate generalmente di capacità contrattuale
molto debole nei confronti degli impresari ed esercenti di sale teatrali e di
spettacolo, che il legislatore volle tutelare attraverso prescrizioni previdenziali
particolarmente rigide, fino ad introdurre autentiche anomalie.
Ci riferiamo in particolare:
1) all'assimilazione dei lavoratori autonomi dello spettacolo ai lavoratori
dipendenti; ciò impone particolari oneri al richiedente la prestazione
(agibilità ENPALS);
2) all'assoggettamento delle prestazioni occasionali e/o dilettantistiche ai
medesimi oneri previdenziali previsti per le prestazioni professionistiche.
L'anacronismo di quest'ultima condizione è reso evidente dal regime previdenziale
vigente per i lavoratori del mondo dello sport (anch'essi assicurati ENPALS),
che adotta le direttive CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica
da quella professionistica, ritenendo la sussistenza di un contratto di lavoro
autonomo qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
a) attività svolta nell'ambito di una singola manifestazione o di più
manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
b) assenza di vincolo contrattuale per la frequenza a sedute di preparazione
od allenamento (ciò che per gli artisti sono le prove);
c) prestazione pur continuativa ma non superiore ad otto ore settimanali oppure
a cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.
La normativa sportiva, introdotta con la Legge n. 91 del 1981, rispecchia la
realtà contemporanea, che ha visto crescere, in corrispondenza delle
migliorate condizioni di vita e di reddito, una fascia sempre più ampia
di persone che possono dedicare parte del proprio tempo all'espressione delle
proprie esigenze psicofisiche ed estetiche, senza richiedere o pretendere da
tali attività il proprio sostentamento, che viene diversamente assicurato.
La retribuzione che viene ottenuta nell'ambito dell'esercizio dell'attività
dilettantistica (come sopra definita) non rappresenta quindi il reddito principale
dell'artista, ed è improprio far carico ad essa di obblighi previdenziali
già assolti. D'altra parte, la retribuzione del dilettante rappresenta
l'indice di gradimento del pubblico, una misura di qualità della produzione
artistica, un riscontro indispensabile per l'autovalutazione ed il percorso
di crescita dell'artista.
La figura dell'artista "bohemien", sprovveduto, succubo ed incapace
di tutelarsi e pensare alla propria vecchiaia appartiene al passato; i soggetti
che animano oggi il mondo dello spettacolo sono sempre più diversificati
e difficilmente assimilabili alle figure tradizionali: sono apparsi gli operatori
della comunicazione multimediale e telematica, gli operatori del loisir e delle
svariate forme dell'animazione. I lavoratori autonomi dello spettacolo appartengono
oggi essenzialmente a due categorie: da un lato, professionisti qualificati
in grado di far valere sul piano economico le proprie prestazioni; dall'altro
persone impegnate nella formazione o nel mondo del lavoro (o addirittura già
pensionate), che dedicano il proprio tempo libero ad esercitare e sperimentare
le proprie attitudini espressive ed artistiche.
Sostanzialmente cambiato, rispetto al passato, è anche lo scenario delle
opportunità offerte alla espressione artistica: non più solo i
teatri, ma anche i pubblici esercizi, i centri di aggregazione, gli spazi urbani
offrono occasioni di esibizione. Occasioni che in molte circostanze valorizzano
e rendono fruibile l'ambiente ed il territorio in cui si realizzano.
La comunicazione artistica offre uno dei più efficaci strumenti di socializzazione
e di crescita culturale: favorirne la libertà e la diffusione è
una delle mission fondamentali delle politiche di promozione sociale.
Le norme previdenziali vigenti costituiscono un ostacolo alla libera espressione
della produzione artistica, in quanto sottopongono i lavoratori autonomi dello
spettacolo, che rappresentano la maggioranza degli operatori del settore, ad
adempimenti burocratici ed a prelievi onerosi e di dubbia equità (certificazione
di agibilità ENPALS e prelievo contributivo del 30,14% - 32,70% con rivalsa
del 10,10% - 8,89% sull'imponibile come determinato dal D. Lgs. 314/97, ovvero
molto vicino al fatturato, senza riconoscimento dei costi d'impresa). A questi
prelievi previdenziali si sommano i normali ed inevitabili prelievi fiscali.
Tali condizioni pongono particolari difficoltà all'avviamento dell'attività
di spettacolo da parte dei giovani artisti, che vedono le proprie possibilità
di affermazione professionale gravemente compresse dagli adempimenti posti a
carico dei gestori dei locali potenzialmente interessati alla loro esibizione
(certificato di agibilità) e dall'eccessiva incidenza del prelievo contributivo
rispetto a compensi necessariamente molto limitati.
La proposta di Legge di riforma tende a superare l'anomalia costituita dalla
applicazione ai lavoratori autonomi dello spettacolo di norme contributive valevoli
per i lavoratori dipendenti.
Ritengo che l'articolazione qui esposta rappresenti una soluzione più
agevole e praticabile rispetto all'ipotesi prospettata dal Sindacato Operatori
dello Spettacolo, che propone la introduzione della categoria del "lavoratore
intermittente dello spettacolo", categoria inedita e di difficile descrizione.
Questa proposta tende invece a superare l'isolamento della categoria del lavoratore
autonomo dello spettacolo, ricollocandola all'interno della normativa previdenziale
generale, nell'ambito della quale gli operatori saranno tutelati al pari di
tutti gli altri lavoratori.
L'assimilazione al regime previdenziale dell'artigianato è suggerita
dalle numerose esperienze di operatori tecnici dello spettacolo (services) da
tempo collocati all'interno di quella categoria.
Contenuti della Proposta di Legge elaborata dall'On.
Mauro Bulgarelli in collaborazione con ARCI e CNA
Definizione della figura del lavoratore autonomo
dello spettacolo, con riferimento a: autonomia nella dotazione di mezzi per
l'espletamento della prestazione (strumentazione tecnica, vestiario ed acconciature
etc); temporaneità delle prestazioni; autonomia nel procacciamento del
lavoro, nella contrattazione e nell'incasso del corrispettivo delle prestazioni.
Soppressione della agibilità ENPALS;
Applicazione ai lavoratori autonomi dello spettacolo, (singoli od associati
in Associazioni di Professionisti o Cooperative di produzione e lavoro) delle
norme previdenziali previste per altre categorie di lavoratori autonomi (ad
es. artigianato artistico);
Applicazione ai lavoratori autonomi occasionali dello spettacolo delle norme
vigenti per i lavoratori occasionali (esenzione da IVA e contribuzione previdenziale
in assenza di abitualità e continuità: assoggettamento del compenso
a ritenuta d'acconto).
Definizione della condizione degli artisti dilettanti tramite applicazione
per analogia delle norme vigenti per gli sportivi dilettanti.
In merito all'iter parlamentare della Proposta di Legge, non va trascurata la
possibilità che la riforma previdenziale per gli operatori dello spettacolo
possa trovar posto nell'ambito del Decreto Legislativo sulla riforma del mercato
del lavoro (cosiddetta Maroni-Biagi) che il Governo è delegato ad emanare
entro il febbraio 2004.
Massimo Spaggiari
Afferma il tuo diritto alla libertà di espressione
reinviando a rimini"AT"arci.it questa scheda compilata e partecipando all'incontro-dibattito
il giorno 13 Maggio alle ore 16.00 al Teatro degli Atti di Rimini in via Cairoli
42 (centro storico)
"Sostengo le iniziative per la soppressione della agibilità
ENPALS e la riforma della previdenza per i lavoratori autonomi dello spettacolo"
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dovrà avvenire esclusivamente nell'ambito dei diversi settori dell'ARCI
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