Reggio Emilia, 6 febbraio 2006
Una
delegazione dell'AIOC, composta dal Presidente Renato Negri, dal Segretario
Paolo Bottini e dal responsabile giuridico avv. Lorenzo Marzona, si recata
luned 23 gennaio scorso a Roma, presso la sede della C.E.I.-Conferenza
Episcopale Italiana, per un incontro ufficiale con il direttore dell'Ufficio
Liturgico Nazionale mons. Mimmo Falco
, coadiuvato dal consulente per la musica sacra don
Antonio Parisi, congiuntamente al direttore dell'Ufficio Giuridico Nazionale
Mons.
Mauro Rivella.
Durante il lungo incontro, svoltosi in una clima di cordialit e di grande collaborazione,
dopo aver riassunto quanto effettuato dall'AIOC per la valorizzazione e la tutela,
anche economica, di coloro che offrono la loro opera per il servizio musicale
nella liturgia, stato concordato un percorso comune per poter individuare
delle proposte che permettano di conseguire un concreto miglioramento della
situazione attuale. Senza nascondere l'esistenza di ostacoli e difficolt, tutti
i partecipanti all'incontro hanno manifestato comunque fiducia di poter giungere
a positivi sviluppi e si sono lasciati con l'impegno di proseguire nel lavoro
intrapreso.
nuova bozza accordo AIOC/CEI 2005
(in via di valutazione da parte della Conferenza
Episcopale Italiana)
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE
TRA ENTI ECCLESIASTICI
E MUSICISTI DI CHIESA
Indice:
Art. 1 - Validità e ambito di applicazione dellAccordo
Art. 2 - Definizione dei compiti e dei doveri del Musicista
Art. 3 - Contratto individuale
Art. 4 - Trattamento economico
Art. 5 - Prestazioni occasionali
Art. 6 - Periodo di prova
Art. 7 Indennità per il caso di morte
Art. 8 - Congedi motivati
Art. 9 - Malattia, infortunio e maternità
Art. 10 - Durata e recesso dal rapporto di collaborazione
Art. 11- Risoluzione del contratto
Art. 12 - Clausola risolutiva
Art. 13 Controversie
Art. 14 Commissione paritetica di conciliazione ed arbitrato
Art. 15 - Durata dellAccordo
Art. 16 - Quota Accordo
Art. 17 Disposizioni finali
Il giorno ____del mese di _____dellanno 2005,
TRA
La C.E.I. Conferenza Episcopale Italiana - (nel seguito
la "CEI") con sede in Roma, Circonvallazione Aurelia
n.50, Codice Fiscale e P.I.__________________, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore_______________
E
La A.I.O.C. - Associazione Italiana Organisti di Chiesa
(nel seguito A.I.O.C.) con sede in Cremona,
via Milazzo, 37, Codice Fiscale 90016620479, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore_______________
si conviene e stipula quanto segue.
Premesso che:
- nella la tradizione della Chiesa Cattolica la musica è strumento privilegiato
per la lode al Signore e per l'elevazione degli animi a Dio e alle cose celesti,
dalla quale i fedeli traggono maggiore edificazione e santificazione (cf. Pii
X Pontificis Maximi Acta, vol. I, p. 77.);
- la Costituzione Conciliare Sacrosanctum Concilium ha stabilito
che nella Chiesa latina debba tenersi in grande onore l'organo a canne,
strumento tradizionale, il cui suono è in grado di aggiungere mirabile
splendore alle cerimonie della Chiesa, e di elevare potentemente gli animi a
Dio e alle cose celesti (Conc. Ecum. Vat. II, Cost. sulla sacra Liturgia
Sacrosanctum Concilium, 120);
- il Santo Padre Giovanni Paolo II ha recentemente richiesto la necessità
di purificare il culto da sbavature di stile, da forme trasandate di
espressione, da musiche e testi sciatti e poco consoni alla grandezza dell'atto
che si celebra (Udienza generale del 26 febbraio 2003, in L'Osservatore
Romano, 27 febbraio 2003, p. 4) e ha dichiarato che L'aspetto musicale
delle celebrazioni liturgiche, (...) non può essere lasciato né
allimprovvisazione, né all'arbitrio dei singoli, ma deve essere
affidato ad una bene concertata direzione nel rispetto delle norme e delle competenze,
quale significativo frutto di unadeguata formazione liturgica. Anche in
questo campo, pertanto, si evidenzia l'urgenza di promuovere una solida formazione
sia dei pastori che dei fedeli laici. (Chirografo per il centenario
del motu proprio Inter sollicitudines di San Pio X Papa, Roma, 22
novembre 2003);
- il Codice di Diritto Canonico presta particolare attenzione al ministero dei
laici il quale, se acquista un carattere di assiduità e di specifica
competenza, dà diritto ad una adeguata rimunerazione (CDC 231);
- attualmente, i riti liturgici esigono un efficace coinvolgimento
di musicisti professionisti (Ufficio Liturgico Nazionale, bozza
di proposta relativa alla istituzione nei Conservatori Statali di Musica italiani
di un corso accademico di Musica per la liturgia e per le attività
culturali ecclesiali, Roma, 10 aprile 2001);
- in alcuni Conservatori di Musica italiani (Matera, Bologna, etc.) è
già stato attivato il succitato corso, percui saranno presto disponibili
ad operare i primi musicisti laureati in musica per la liturgia;
- ai fini del presente accordo si definisce Ente Ecclesiastico (nel seguito
lEnte) lEnte costituito e approvato dallautorità
ecclesiastica e avente fine di religione e di culto;
- ai fini del presente accordo si definisce Musicista di Chiesa (nel seguito
il Musicista) colui che esercita la propria professione
musicale presso un Ente Ecclesiastico, con particolare riferimento allorgano
a canne, vista la esortazione della costituzione conciliare Sacrosanctum
Concilium (n.120);
- qualunque Musicista, instaurando qualsiasi tipo rapporto di collaborazione
con un Ente, voglia usufruire della tutela offerta dal presente Accordo, deve
innanzitutto richiedere di diventare socio AIOC presentando regolare domanda
dammissione.
con il presente
Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti
di collaborazione tra Enti Ecclesiastici e Musicisti di Chiesa
(nel seguito lAccordo)
le Parti contraenti intendono offrire ai propri rappresentanti (i) una definizione
giuridica del Musicista di Chiesa al fine di distinguerlo da altre forme di
partecipazione, di tipo libero, sia professionale che dilettantistico, alle
attività degli Enti Ecclesiastici e (ii) uno strumento contrattuale -
comune per tutto il territorio nazionale idoneo a disciplinare e regolamentare
il rapporto di lavoro intercorrente tra i suddetti Musicisti di Chiesa e gli
Enti Ecclesiastici.
In particolare, e in considerazione delle peculiari caratteristiche dellattività
lavorativa prestata dai Musicisti di Chiesa - la cui attività si intende
rientrante nellalveo delle arti e dei mestieri -, le Parti ritengono non
assimilabili le relative prestazioni lavorative nellambito del rapporto
di lavoro subordinato e pertanto intendono disciplinare tale particolare tipologia
di rapporto lavorativo nel rispetto della vigente normativa applicabile.
Per effetto della sottoscrizione del presente Accordo le Parti intendono altresì
risolvere ogni eventuale e potenziale questione e/o conflitto, sia a carattere
generale, sia attraverso gli appositi organismi, per redimere eventuali controversie
individuali, ritenendo opportuno che la loro risoluzione debba tener conto del
contesto ecclesiastico in cui il rapporto si sostanzia.
Art. 1 - Validità e ambito di applicazione dellAccordo
1.1 Il presente Accordo disciplina in maniera unitaria, per tutto il
territorio nazionale, i rapporti di collaborazione posti in essere tra gli Enti
Ecclesiastici e i Musicisti di Chiesa associati allA.I.O.C.
così come definiti al successivo articolo 2.
1.2 Le disposizioni del presente Accordo sono correlate ed inscindibili tra
di loro e, pertanto, non ne è ammessa la parziale applicazione, né
la cumulabilità con altre regolamentazioni pattizie.
1.3 Le Parti dichiarano che il presente Accordo non intende sostituire le condizioni
eventualmente più favorevoli praticate al Musicista in forza alla data
della sua applicazione, che restano a lui assegnate "ad personam",
fatta eccezione di quelle derivanti da accordi provvisori che ne prevedono la
scadenza.
1.4 Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni
di legge vigenti in materia di lavoro.
1.5 Esulano dal campo di applicazione del presente accordo coloro che volontariamente
e gratuitamente eseguono le attività successivamente indicate allart.
2, e pertanto, in tali ipotesi, né il Musicista di Chiesa, né
lEnte Ecclesiastico, assumono alcun reciproco vincolo contrattuale.
Art. 2 - Definizione dei compiti e dei doveri del Musicista
2.1 Le attività che il Musicista deve essere in grado di svolgere
riguardano:
a) esecuzione di musica durante le Celebrazioni Liturgiche festive e/o feriali
dellAnno Liturgico (accompagna, delicatamente, i canti gregoriani; accompagna
tutti gli altri canti, differenziando laccompagnamento in base al carattere
della musica e del testo; accompagna il salmista, il cantore e il coro nelle
parti loro affidate; improvvisa quando necessario; esegue composizioni tratte
dalla letteratura del passato ed è invitato a comporre egli stesso per
lorgano, secondo quanto indicato dalla istruzione Musicam Sacram
al n.59); il Musicista si impegna ad essere presente almeno quindici minuti
prima dellinizio convenuto della Celebrazione, in modo da eseguire un
adeguata introduzione strumentale (preludio) come indicato nellistruzione
Musicam Sacram (n.65) con improvvisazione atta a far udire la melodia
del canto dingresso; lo stesso dicasi per quanto concerne il pezzo strumentale
post missam, il quale può assumere eventualmente una forma particolarmente
ampia soprattutto nei tempi liturgici forti (Avvento, Natale, Quaresima,
Pasqua) e nelle solennità;
b) esecuzione di musica nel corso o nellambito di manifestazioni religiose;
c) esercitazioni e prove con altri Musicisti chiamati a dialogare con lorgano
durante alcune Celebrazioni Liturgiche;
d) esercitazioni e prove con il coro e/o cantori solisti (salmista, animatore
del canto dellassemblea)
e) attività didattica da svolgersi presso lorgano della chiesa
e/o presso locali appartenenti allEnte a favore di giovani e/o adulti
solitamente frequentanti le attività di culto e/o pastorali dellEnte;
f) opera di ordinaria manutenzione dellorgano a canne, ovvero accordatura
dei registri ad ancia almeno una volta al mese, comunquee sempre e subito quando
occorresse; il Musicista darà comunicazione tempestiva al Legale Rappresentante
dellEnte di eventuali disfunzioni dello strumento alle quali, di norma,
dovrà provvedere artigiano (organaro) che abbia ricevuto debita autorizzazione
dalla competente Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici e la cui attività
sia stata approvata pure dal competente Ordinario Ecclesiastico, salvo il caso
di semplici interventi la cui - previamente accertata - perizia organaria del
Musicista stesso renda possibili; nel caso lo strumento rimanga parzialmente
o totalmente inutilizzabile in vista del decoroso utilizzo liturgico, il Musicista
può rifiutarsi di suonare alle celebrazioni fin quando lorgano
non sia stato riparato, avendo comunque diritto a ricevere la paga da parte
dellEnte per lordinario servizio non svolto qualora si manifestasse
indolenza da parte dellEnte medesimo a far rimettere in sesto lorgano;
g) promozione di attività concertistica dorgano (eventualmente
assieme a coro e/o altri strumenti e/o solisti di canto) - in accordo con gli
obiettivi pastorali dellEnte ed in particolar modo in riferimento alle
tematiche dei principali tempi dellanno liturgico - da tenersi almeno
due volte lanno (es. Natale e Pasqua) sì da tenere viva nei fedeli
anche la particolare attenzione verso linestimabile patrimonio della Musica
Sacra; qualora lesecutore della prestazione concertistica sia il Musicista
stesso, la prestazione dovrà essere retribuita a parte, salvo specifica
indicazione nel Contratto, ricadendo tale attività nella categoria delle
prestazioni di lavoro occasionale;
i) riordino e/o custodia dell'archivio dellEnte;
l) diritto alla consulenza, con potere decisionale, nel corso del restauro o
rinnovo dellorgano delle chiese poste sotto la cura pastorale dellEnte;
m) diritto di partecipazione e di voto nel Consiglio Liturgico dellEnte;
n) insegnamento del Catechismo ai fanciulli;
o) collaborazione nellambito dellamministrazione dellEnte.
Le Parti ritengono che lo svolgimento da parte del Musicista delle attività
di cui alle lettere n) e o) - soprattutto se supportata da una buona preparazione
liturgica e catechistica - possa essere di particolare utilità per lEnte
che ne voglia usufruire, così da assicurare anche una migliore integrazione
del Musicista nellambito delle attività pastorali dellEnte,
soprattutto in vista della formazione liturgica dei fedeli dogni età
raccomandata dal n.19 della Costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium
(1963).
2.2 I Musicisti si distinguono nei seguenti profili professionali:
1° profilo: diplomati in conservatori statali di musica, istituti
musicali pareggiati e pontifici istituti di musica sacra;
2° profilo: diplomati delle scuole diocesane di musica sacra;
3° profilo: tutti coloro, che esercitano le attività di cui sopra
con capacità e conoscenze comunque acquisite.
2.3 Stando, inoltre, allesortazione del n.67 dellIstruzione Musica
Sacram (1967) secondo la quale È indispensabile che gli
organisti e gli altri musicisti, oltre a possedere unadeguata perizia
nellusare il loro strumento, conoscano e penetrino intimamente lo spirito
della Sacra Liturgia in modo che anche dovendo improvvisare, assicurino il decoro
della sacra celebrazione, secondo la vera natura delle sue varie parti, e favoriscano
la partecipazione dei fedeli, è dovere del Musicista ricevere
unadeguata preparazione nellarte della improvvisazione organistica
frequentando lapposito corso annuale promosso dallAIOC, nonché
la necessaria formazione teologico-liturgica frequentando idonei corsi diocesani
o nazionali di perfezionamento.
2.4 E preciso dovere del Musicista provvedere affinché i fedeli
partecipino attivamente alla Liturgia mediante il canto, che di essa è
parte integrante e necessaria (Sacrosanctum Concilium 112)
secondo quanto raccomandato anche dal n.63 dei Principi e Norme per luso
del Messale Romano: «Tra i fedeli esercita un proprio ufficio
liturgico la schola cantorum o coro, il cui compito
è quello di eseguire a dovere le parti che le sono proprie, secondo i
vari generi di canto, e promuovere la partecipazione attiva dei fedeli nel canto.
Quello che si dice della schola cantorum vale anche, con gli opportuni
adattamenti, per gli altri musicisti, specialmente per lorganista».
2.5 Anche gli organisti appartengono a pieno titolo alla comunità cristiana
e sono quindi tenuti a seguirne i ritmi formativi, senza mai estraniarsi da
essa. Perciò non si sentano dispensati dal partecipare alla catechesi,
al gruppo liturgico parrocchiale e ad altre iniziative zonali e diocesane per
la formazione alla liturgia. Queste disposizioni si estendono anche agli altri
strumentisti, che prestano servizio liturgico.
2.6 Per quanto concerne la lettera l) del suddetto art. 2.1 si puntualizza che
la notevole presenza su tutto il territorio italiano di storici organi a canne,
richiede che il Musicista sia competente in materia di tutela e valorizzazione
del patrimonio organario, ma soprattutto - visto che spesso tali strumenti presentano
soluzioni e congegni tecnici di particolare complessità - che sia in
grado di far vivere nell hic et nunc liturgico questi preziosi
testimoni dellarte organaria del passato, contribuendo così alla
promozione della migliore partecipazione attiva del popolo alla Liturgia.
Art. 3 - Contratto individuale
3.1 Linstaurazione del rapporto di collaborazione avverrà
per effetto della sottoscrizione di un contratto individuale (nel seguito il
Contratto) da stipularsi tra il rappresentante legale
dellEnte ed il Musicista.
3.2 In vista dellassunzione presso un Ente mediante Contratto di Lavoro
che applichi le risoluzioni del presente Accordo, le Parti si riservano di valutare
preventivamente con apposita prova di abilitazione, per titoli ed esami, la
preparazione musicale e liturgica del Musicista; nella commissione giudicante
fanno parte due membri delegati dal Consiglio Direttivo AIOC e due rappresentanti
della CEI, oltre al rappresentante legale dellEnte. Per quanto concerne
le modalità dello svolgimento della prova di abilitazione, le Parti concorderanno
un programma desame entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente
Accordo; il superamento della prova di abilitazione dà diritto alliscrizione
presso lAlbo Nazionale Musicisti di Chiesa che verrà costituito
presso la sede dellAIOC.
3.3 Il Musicista che abbia ricevuto labilitazione di cui al punto precedente,
viene assunto per un periodo di prova della durata stabilita dallEnte,
ma che non può durare più di un anno; scaduto questo senza chesso
sia licenziato con lettera dellEnte, sintende confermato per un
quinquennio; se un anno prima della scadenza di questo lEnte non avverte
per iscritto il Musicista che allo scadere del quinquennio cesserà dallufficio
affidatogli, sintende confermato senza limitazione di tempo.
3.4 Il rapporto di collaborazione dovrà risultare da atto contenente
le seguenti indicazioni (con allegati relativi documenti occorrenti):
a) dati anagrafici e fiscali del Musicista;
b) profilo professionale di appartenenza del Musicista comprovato da relativa
documentazione dei titoli di studio;
c) data di inizio e luogo dove è destinato a svolgere la collaborazione;
d) la durata del periodo di prova (che non può superare un anno);
e) la tipologia, la quantità e gli orari delle attività principali
(di seguito calendario ordinario) che dovranno essere svolte
dal Musicista secondo quanto indicato nellart. 2;
f) il corrispettivo orario netto con indicazione dei carichi previdenziali spettanti
allEnte secondo le vigenti norme legislative;
h) dichiarazione dellEnte con la quale si stabilisce la data ricorrente
e le modalità del pagamento al Musicista del corrispettivo dovuto, nonchè
linteresse moratorio nel caso lEnte tardasse il pagamento oltre
la suddetta data convenuta;
i) dichiarazione del Musicista di essere o non essere in possesso di partita
IVA.
3.5 Allatto dellinstaurazione del rapporto, il Musicista avrà
diritto alla consegna di:
a) una copia del Contratto, contenente la denominazione, lindirizzo, il
codice fiscale dellEnte, nonché tutti i dati previsti dalla legge;
b) una copia del presente Accordo.
3.6 Per linstaurazione del rapporto di lavoro il Musicista è tenuto
a consegnare i seguenti documenti:
a) fotocopia dei titoli di studio originali;
b) fotocopia del tesserino del codice fiscale;
c) autorizzazione, ove prevista, per gli occupati presso strutture pubbliche
a poter svolgere collaborazioni;
d) certificato medico, ove richiesto, rilasciato da una struttura pubblica attestante
lidoneità fisica e psico-attitudinale per lespletamento dellincarico
assegnato;
e) altri certificati necessari per lesercizio dellattività
specifica;
f) fotocopia del libretto di lavoro, se il musicista è lavoratore subordinato;
g) certificato penale di data non anteriore a tre mesi;
3.7 Alla cessazione del rapporto lEnte dovrà restituire al Musicista
i documenti trattenuti, anche nel rispetto della normativa sulla tutela dei
dati personali.
Art. 4 - Trattamento economico
4.1 Il corrispettivo dovuto al Musicista è commisurato al numero
delle ore nelle quali è resa la prestazione, oltre che alla quantità
e qualità del lavoro svolto.
In particolare si conviene che:
a) la partecipazione ad una Celebrazione Liturgica e/o manifestazione religiosa
determina il riconoscimento di unora lavorativa di compenso;
b) a fini retributivi, non si terrà conto delleventuale intervallo
di tempo che intercorra tra una funzione e/o manifestazione religiosa e laltra
purché non superiore a 30 (trenta) minuti; nel caso detto intervallo
di tempo sia superiore a 30 minuti, sarà corriposta al Musicista una
indennità pari al 35% della somma dei compensi dovuti nellarco
della giornata lavorativa, se il Musicista risiede nel raggio di 20 kilometri
dal luogo ove presta servizio; se invece il Musicista risiede in luogo distante
più di 20 kilometri dal luogo ove presta servizio, gli sarà corriposta
una indennità pari al 50% della somma dei compensi dovuti nellarco
della giornata lavorativa;
c) per la partecipazione alle attività di prova e/o didattiche
sarà riconosciuto il corrispettivo solo per le ore concordate, e per
i relativi quarti dora, con esclusione di eventuali prolungamenti salvo
che espressamente richiesti dal Rappresentante dellEnte.
4.2 In ordine ai tempi della prestazione, con il presente Accordo si stabiliscono
le seguenti tariffe orarie minime dovute al Musicista, commisurate al profilo
professionale di appartenenza, al netto di qualsiasi ritenuta secondo legge:
- per le attività di cui alle lettere a) e b) dellart. 2.1:
a) 1° profilo:
b) 2° profilo:
c) 3° profilo:
- per le attività di cui alle lettere c) e d) dellart. 2.1:
a) 1° profilo:
b) 2° profilo:
c) 3° profilo:
- per lattività di cui alle lettera e) dellart. 2.1:
a) 1° profilo:
b) 2° profilo:
c) 3° profilo:
- per lattività di cui alla lettera f) dellart. 2.1:
euro..., a prescindere dal profilo professionale di appartenenza.
- per lattività di cui alla lettera n) dellart. 2.1:
euro... , a prescindere dal profilo professionale di appartenenza.
- per lattività di cui alle lettere i) ed o) dellart. 2.1:
euro... , a prescindere dal profilo professionale di appartenenza.
- per lattività di cui alle lettere l) ed m) dellart. 2.1:
la partecipazione del Musicista dovrà ritenersi a titolo completamente
gratuito.
4.4 Se il Musicista è costretto ad utilizzare automezzi propri o pubblici
per recarsi sul posto di lavoro, ha diritto ad un rimborso delle spese sostenute
da calcolarsi in base al kilometraggio percorso dal proprio mezzo (secondo le
tabelle chilometriche A.C.I.) oppure in base alla quantità di viaggi
effettuati con mezzi pubblici; in entrambi i casi il Musicista dovrà
presentare relativa documentazione probante.
4.5 Il Musicista non è soggetto a vincoli di tempo e qualora sia necessario,
per le caratteristiche della prestazione da svolgere, il rispetto di uno specifico
orario, questultimo deve essere concordato tra le Parti e risultare da
atto scritto.
4.6 Il corrispettivo dovrà essere di massima mensilizzato
e a fronte del pagamento lEnte rilascerà, entro il termine
indicato dal Contratto (che riporterà anche la misura degli eventuali
interessi moratori), relativa quietanza nelle forme previste dalle leggi vigenti.
Sulla base delle somme corrisposte, il Committente si impegna ad applicare quanto
stabilito dalla vigente normativa e a versare quanto di sua competenza.
4.7 Le parti dichiarano e si dànno atto che lobbligazione continuativa
assunta dal Musicista, al pari di una predeterminazione dei corrispettivi a
tempo dovuti per lopera professionale svolta, rende opportuno disciplinare
le prestazioni occasionali, come definite al seguente articolo, senza che ciò
importi modifica alla natura autonoma del contratto di prestazione dopera
di cui allarticolo 1.
Art. 5 - Prestazioni occasionali
5.1 LEnte può richiedere, eccezionalmente, al Musicista
lesecuzione delle prestazioni lavorative in occasione di (i) ricorrenze
religiose per le quali sono previste manifestazioni o Celebrazioni Liturgiche
diverse da quelle previste dal calendario ordinario fissato nel Contratto,
(ii) funzioni religiose in occasione di cresime e comunioni, et cetera,
per le quali fosse richiesta la presenza del Musicista, (iii) Celebrazioni Liturgiche
per funerali o per eventi straordinari ed imprevedibili (dora in avanti
Prestazioni occasionali). In tali casi il Musicista
sarà tenuto alla esecuzione della prestazione con un preavviso di almeno
dieci giorni per le ipotesi di cui ai punti (i) e (ii) e di almeno un giorno
per lipotesi di cui al punto (iii).
5.2 Per le prestazioni di cui al paragrafo precedente è dovuta al Musicista
una maggiorazione sul corrispettivo pari al doppio qualora la prestazione sia
resa al di fuori del calendario ordinario; sarà pari al 50% qualora la
prestazione sia resa nellambito del calendario ordinario nonché
in occasione delle seguenti festività: Solennità dellImmacolata
Concezione, Solennità del Santo Natale, Festa di Santo Stefano, Solennità
di Maria Santissima Madre di Dio, Solennità dellEpifania, Veglia
Pasquale, Domenica di Pasqua, Lunedì dellOttava di Pasqua, Solennità
dellAssunzione di Maria, Solennità di tutti i Santi, Commemorazione
di tutti i fedeli defunti, Solennità del Santo Patrono del luogo ove
è svolta la prestazione (in queste festività è considerata
festiva a tutti gli effetti anche la eventuale messa della vigilia);
5.3 Ove la prestazione si svolga tra le ore 22,00 e le ore 06,00 sarà
dovuta una ulteriore maggiorazione sul corrispettivo pari al 20%.
Art. 6 - Periodo di prova
6.1 LEnte potrà richiedere al Musicista, per lo svolgimento
dellattività lavorativa, un periodo di prova da prevedersi espressamente,
in forma scritta, nel Contratto.
6.2 Durante il periodo di prova, che comunque non potrà essere superiore
a un anno, e indipendentemente da qualunque altra specifica pattuizione, il
mero richiamo al presente Accordo renderà il Contratto liberamente recedibile
dalle Parti, senza che lEnte debba corrispondere alcuna indennità
ulteriore rispetto al normale trattamento economico, che sarà pari a
quello previsto dal presente Accordo.
Art. 7 Indennità per il caso di morte
In caso di morte del Musicista il corrispettivo per il lavoro svolto
fino al momento del decesso, aumentato del 10% (dieci per cento) deve essere
corrisposto ai superstiti a norma dellart. 2122 del codice civile.
Art. 8 - Congedi motivati
8.1 Il Musicista ha diritto di assentarsi dal lavoro per i seguenti
motivi:
a) matrimonio: il Musicista che contrae matrimonio ha diritto ad
un periodo di assenza di 15 giorni di calendario a decorrere da almeno tre giorni
prima dellevento. Il Musicista può decidere di usufruire parzialmente
o totalmente di tale periodo anche in un momento diverso, ma in accordo col
responsabile dellEnte. Previo accordo con il datore di lavoro il Musicista
può farsi sostituire da persona diversa di sua fiducia;
b) morte di un parente fino al 2° grado: il Musicista ha diritto
di assentarsi, senza alcun compenso, fino a tre giorni a causa di morte di
un parente fino al 2° grado;
c) svolgimento attività concertistica o didattica: il Musicista
ha diritto ad assentarsi, senza alcun compenso, per svolgere concerti o attività
didattica esterna.
d) partecipazioni a corsi di qualificazione, riqualificazione, aggiornamento
professionale necessari ad una sempre migliore qualità delle prestazioni
richieste dallEnte: a tale scopo il Musicista potrà usufruire
di permessi retribuiti individuali sino ad un massimo di 168 ore annue non cumulabili.
LEnte deve essere comunque garantito dello svolgimento della normale attività
secondo il calendario ordinario. Durante lassenza per la partecipazione
a detti corsi il Musicista percepirà di norma - salvo maggior gratificazione
da parte dellEnte - un compenso orario pari al 50% del normale percepito
secondo il proprio profilo professionale, relativamente alle effettive ore di
assenza dagli impegni previsti dal calendario ordinario, senza prentendere dallEnte
ulteriore rimborso delle spese sostenute fatta eccezione, come sopra, ulteriore
gratificazione da parte dellEnte.
8.2 Salva diversa esplicita pattuizione il Musicista, nei casi di sospensione
del rapporto di cui allart. 8.1, potrà farsi sostituire nellesecuzione
della prestazione da una o più persone aventi le medesime capacità,
competenze tecniche e professionali e che siano esplicitamente gradite allEnte.
Tra il sostituto e il Musicista si instaurerà un autonomo rapporto di
collaborazione avente come limite la durata della sospensione del rapporto principale,
ovvero il pagamento del sostituto è a carico del Musicista stesso.
Resta inteso che lEnte potrà comunque rifiutare la prestazione
del sostituto che sia stato insindacabilmente imposto dal Musicista, previa
semplice comunicazione scritta o verbale al Musicista stesso, e trovandosi lEnte
nella eventuale impossibilità di imporre un proprio designato, potrà
essere accettato il sostituto proposto dal Musicista sotto pena, però,
che al Musicista stesso venga sottratta tanta parte del suo stipendio, quanta
lEnte abbia corrisposto alla persona scelta da esso, a sostituirlo.
Art. 9 - Malattia, infortunio e maternità
9.1 Nei casi in cui si verifichino eventi quali malattia, infortunio
e maternità, riconosciuti - ai sensi delle vigenti disposizioni legislative
- ad una prestazione anche in favore di Musicisti, non vi sarà, a carico
del Musicista, nessun vincolo di prestazione.
Tale previsione, così come consentito dagli artt. 2222 e 2225 del Codice
Civile, viene integrata con quote di compenso aggiuntivo rispetto alle prestazioni
sociali riconosciute da INPS e INAIL; pertanto, ove sopravvengano i suddetti
eventi comportanti impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione,
il rapporto di collaborazione resterà sospeso nei termini seguenti:
a) nel caso di infortunio, fino a guarigione clinica;
b) nel caso di malattia, per un periodo massimo di novanta giorni;
c) per congedi parentali, per un periodo massimo di trenta giorni;
d) nel caso di maternità (i) per contratti di durata inferiore
ai 12 mesi la sospensione temporanea è di 5 mesi e (ii) per i contratti
di durata superiore ai 12 mesi la sospensione temporanea è prevista fino
a 10 mesi; in entrambi i casi la scadenza contrattuale si intende prorogata
per eguale periodo.
9.2 Le integrazioni di cui al paragrafo precedente si determinano nel modo seguente:
a) in caso di malattia, il Committente garantirà, ad integrazione
di quanto eventualmente corrisposto dall'INPS, il 50% del compenso dal 4°
al 8° giorno, il 75% fino al 50° giorno ed il 100% fino al 90° giorno;
Per congedi parentali, nei termini di cui al comma b) il committente garantirà
il 100% del compenso pattuito;
b) in caso di maternità, (i) alla collaboratrice titolare di contratto
di collaborazione coordinata e continuativa di durata inferiore ai 12 mesi,
il Committente garantirà per 5 mesi compresi, nel periodo tra 2 mesi
prima la data presunta del parto e 4 mesi dopo la data effettiva del parto,
un anticipo delleventuale indennità dovuta dallINPS, (ii)
in caso di maternità, alla collaboratrice titolare di contratto di collaborazione
coordinata e continuativa di durata superiore ai 12 mesi, il Committente garantirà
per un massimo di 5 mesi compresi, nel periodo tra 2 mesi prima la data presunta
del parto e 4 mesi dopo la data effettiva del parto, un'indennità pari
allintegrazione di quanto eventualmente corrisposto dallINPS fino
al 100% dei compensi spettanti nel periodo di sospensione.
9.3 Il Musicista dovrà comunicare preventivamente e comunque tempestivamente
(entro 48 ore) al committente l'impossibilità di eseguire la prestazione,
al fine di permettere al committente stesso di intervenire con soluzioni alternative.
Qualora sopravvengano eventi comportanti limpossibilità temporanea
della prestazione, il Musicista dovrà recapitare al Rappresentante dellEnte,
tempestivamente ed a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la relativa
documentazione sanitaria attestante lintervenuta impossibilità
di adempiere e in caso di mancata presentazione, o di ritardo ingiustificato,
lEnte non sarà tenuto a corrispondere le integrazioni di cui al
paragrafo 9.2.
9.4 Per le attività già programmate, l'assenza per malattia deve
essere comunicata dal Musicista, nelle 24 (ventiquattro) ore; salvo casi eccezionali
e motivati di giustificato e comprovato impedimento.
9.5 Durante lassenza giustificata il Musicista può farsi sostituire
da persona di sua fiducia, previa autorizzazione scritta da parte del rappresentante
dellEnte. In mancanza, lEnte può sostituire con persona di
sua fiducia il Musicista per il periodo di malattia.
9.6 Trascorsi i termini di sospensione del rapporto lEnte avrà
facoltà di ritenere definitivamente risolto il rapporto con il Musicista
il quale avrà diritto allindennità sostitutiva di preavviso.
Art. 10 - Durata e recesso dal rapporto di collaborazione
10.1 Le Parti potranno recedere dal rapporto in qualunque momento mediante preavviso
da inviarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 30
(trenta) giorni prima della data di cessazione.
Nei casi di mancato preavviso è dovuta, da parte inadempiente, una indennità
pari al corrispettivo cui avrebbe avuto diritto il Musicista in base al contratto
per larco di tempo pari al mancato preavviso.
La suddetta indennità non è dovuta alla parte che si rende gravemente
inadempiente ai sensi del presente Accordo.
10.2 In caso di recesso da parte dellEnte, e salvo il caso di grave inadempimento
del Musicista, verrà comunque corrisposta una indennità a favore
del Musicista pari al 10% di tutti i compensi percepiti nel corso del rapporto
medesimo. Per lanno di anzianità di servizio non compiuto si farà
luogo alla corresponsione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi compiuti, considerando
la frazione di mese superiore a 15 giorni come mese intero.
Art. 11- Risoluzione del contratto
La risoluzione del rapporto di collaborazione avverrà:
a) per gravi inadempienze contrattuali;
b) per sospensione ingiustificata della prestazione laddove vi siano necessità
di una presenza determinata in un determinato periodo temporale;
c) per mancata esecuzione dellincarico nei rapporti di collaborazione
aventi per oggetto una determinata opera o un determinato servizio;
d) per sopravvenuta totale e definitiva impossibilità della prestazione
oggetto dellincarico;
e) per revoca dellincarico da parte del committente;
f) per rinuncia allincarico da parte del Musicista;
g) per morte, interdizione, inabilitazione del Musicista.
Art. 12 - Clausola risolutiva
Considerato che la natura dei luoghi e dell'attività svolta richiedono
particolari requisiti di riservatezza, moralità e compostezza da parte
del Musicista sia nellambito della prestazione lavorativa, sia nel rapporto
con il Legale Rappresentante dellEnte che con tutti i collaboratori e/o
frequentatori dellEnte stesso, saranno considerati atti gravi che determineranno
la risoluzione immediata del contratto anche senza preavviso:
a) la violazione della riservatezza legata allattività pastorale
e al ministero sacro svolto nella Chiesa, di cui il Musicista sia venuto a conoscenza;
b) il compimento di atti, fatti ovvero ripetuti comportamenti incompatibili
con i luoghi e le attività di culto dellEnte, ovvero incompatibili
con le posizioni e determinazioni della Chiesa Cattolica.
Art. 13 - Controversie
Le Parti si impegnano ad avviare correnti e proficui rapporti al fine
di risolvere ogni eventuale controversia individuale, ritenendo opportuno che
la loro risoluzione debba tener conto del contesto religioso in cui il rapporto
trova applicazione.
Per tale motivo le eventuali controversie che dovessero sorgere tra il Musicista
e lEnte dovranno essere demandate alle rispettive Parti firmatarie per
una bonaria composizione della controversia da effettuarsi sulla base di una
interpretazione del Contratto inter partes e delle pattuizioni previste
dal presente Accordo. Le rispettive Parti firmatarie, a mezzo delle persone
delegate, debbono fissare lapertura delle operazioni conciliative entro
60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta. La Parte che
per prima viene sollecitata da una qualunque delle parti dovrà darne
notizia allaltra Parte, la quale ha lobbligo di aderire alle operazioni
conciliative di cui sopra. Il superamento del termine di 60 (sessanta) giorni,
senza che sia dato inizio al tentativo di conciliazione, rende automaticamente
inefficace la presente clausola. Il tentativo di conciliazione dovrà
essere comunque completato entro 120 (centoventi) giorni dalla richiesta.
In difetto della richiesta del tentativo di conciliazione, la eventuale richiesta
di unazione giudiziale dovrà ritenersi inammissibile.
Art. 14 Commissione paritetica di conciliazione ed arbitrato
14.1 Le parti concordano, al fine di dare attuazione allarticolo
precedente, di costituire una commissione paritetica nazionale che avrà
la funzione di:
a) organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse;
b) esaminare tutte le controversie dinterpretazione e dapplicazione
di istituti e clausole contrattuali.
14.2 La commissione paritetica ha anche compiti di garanzia e conciliazione,
tentando la bonaria composizione, delle controversie di lavoro insorte tra Ente
e Musicista.
La commissione è composta da 3 membri nominati dallEnte e da 3
membri nominati dallA.I.O.C.
Tali membri saranno nominati entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del presente
Accordo.
Per i membri è previsto il rimborso di qualsiasi spesa occorsa per lagevole
svolgimento del ruolo di componenti la commissione paritetica.
Art. 15 - Durata dellAccordo
Il presente Accordo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e andrà
a scadere decorsi tre anni successivi a detta sottoscrizione e sintenderà
tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta di una delle parti
contraenti mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata tre
mesi prima della data di scadenza.
Art. 16 - Quota Accordo
Gli Enti che usufruiscono di detto Accordo devono versare ogni
anno limporto di ¤ 20 (ventiEuro) a favore delle Parti nella misura
di ¤ 10 (dieciEuro) ciascuna.
I fondi così ottenuti serviranno alle singole Parti per lattivazione
e gestione della commissione paritetica nazionale (v. art. 14), per lattivazione
e gestione della commissione degli esami di abilitazione (v. art. 3.2) nonchè
per far fronte allle spese relative alla consulenza in materia di lavoro da
parte di terzi.
Art. 17 Disposizioni finali
17.1 LUfficio Giuridico Nazionale della C.E.I. si impegna a comunicare
agli Ordinari Diocesani la stipula del presente Accordo entro 30 giorni dallavvenuta
sottoscrizione, chiedendo Loro una opportuna diffusione ed applicazione, a partire
dalle Chiese Cattedrali, ed offrendo il necessario appoggio consulenziale agli
Enti che ne usufruissero.
17.2 LAIOC si impegna a comunicare a tutti i soci la stipula del presente
Accordo entro 30 giorni dallavvenuta sottoscrizione, chiedendo Loro una
opportuna diffusione nellambito delle Diocesi di appartenenza ed offrendo
il necessario appoggio consulenziale ai Musicisti propri soci.
17.3 Le Parti convengono che le seguenti tipologie di Enti Ecclesiastici possono
avvalersi della collaborazione di Musicisti appartenenti esclusivamente al profilo
professionale di categoria a), così come indicato nellart.2:
a) chiesa cattedrale diocesana
b) basilica patriarcale
c) basilica pontificia
d) basilica romana minore
e) importante santuario
Per quanto concerne il punto e) si considera importante un santuario ove sia
presente un grande afflusso di pellegrini e/o dove sia presente un prestigioso
organo a canne.
17.4 Per venire incontro alle eventuali difficoltà degli Enti nel reperimento
dei fondi necessari per il pagamento del Musicista, la CEI si impegna ad attivarsi
affinchè venga detratta annualmente dal fondo derivante dallOtto
per Mille una congrua somma da suddividere tra gli Enti che usufruiscano del
presente Accordo.
17.5 Il 15 settembre 1973 la CEI, promulgando il documento I Ministeri
nella Chiesa come prima attuazione del motu proprio Ministeria
Quaedam di Paolo VI (15 Agosto 1972), prevedeva istituzione di nuovi
ministeri: le Parti quindi invocano i Vescovi Diocesani affinché valutino
positivamente listituzione del ministero dellorganista liturgico.
Si ritiene importante questo passaggio al fine di determinare lecclesialità
della figura dellorganista, per evitare il rischio di assumere
musicisti con la mera intenzione di uno sbocco professionale. Naturalmente questo
sviluppo richiede che vengano rispettati tutti i passaggi necessari per laffidamento
ad ogni candidato di tale ministero: oltre ai quattro criteri sanciti nel 1977
dalla CEI nel documento Evangelizzazione e Ministeri (soprannaturalità
di origine, ecclesialità di fine e di contenuto, stabilità di
prestazione, pubblicità di riconoscimento) si rende necessaria una profonda
competenza sia musicale che liturgica, teologica e pastorale.
17.7 Considerato che non tutte le chiese potranno quanto prima usufruire della
figura ministeriale dellorganista di chiesa, è necessario, comunque
sia, che ogni Ente si adoperi per individuare persone adatte e disponibili a
svolgere questo ministero cui chiedere, in ogni caso, unadeguata formazione
liturgico-musicale secondo il Magistero della Chiesa, programmi diocesani e
tenendo, comunque, in buon conto le indicazioni del presente Accordo.
17.6 Eventuali interventi di carattere legislativo che dovessero intervenire
sulle materie trattate saranno integrati - per quanto di ragione - nel presente
Accordo. La premessa fa parte integrante dello stesso. Per quanto non espressamente
previsto nel presente Accordo, varranno le disposizioni di legge in materia
di lavoro, ed in particolare le disposizioni di cui agli artt. 2222 e segg.
del Codice Civile.
Letto, confermato e sottoscritto
per la Conferenza Episcopale Italiana
Ruini Card. Camillo _______________________________________
per la Associazione Italiana Organisti di Chiesa
il Presidente____________________________
Roma, il _______________
Reggio Emilia, 6 febbraio 2006
Una
delegazione dell'AIOC, composta dal Presidente Renato Negri, dal Segretario
Paolo Bottini e dal responsabile giuridico avv. Lorenzo Marzona, si recata
luned 23 gennaio scorso a Roma, presso la sede della C.E.I.-Conferenza
Episcopale Italiana, per un incontro ufficiale con il direttore dell'Ufficio
Liturgico Nazionale mons. Mimmo Falco
, coadiuvato dal consulente per la musica sacra don
Antonio Parisi, congiuntamente al direttore dell'Ufficio Giuridico Nazionale
Mons.
Mauro Rivella.
Durante il lungo incontro, svoltosi in una clima di cordialit e di grande collaborazione,
dopo aver riassunto quanto effettuato dall'AIOC per la valorizzazione e la tutela,
anche economica, di coloro che offrono la loro opera per il servizio musicale
nella liturgia, stato concordato un percorso comune per poter individuare
delle proposte che permettano di conseguire un concreto miglioramento della
situazione attuale. Senza nascondere l'esistenza di ostacoli e difficolt, tutti
i partecipanti all'incontro hanno manifestato comunque fiducia di poter giungere
a positivi sviluppi e si sono lasciati con l'impegno di proseguire nel lavoro
intrapreso.